Distrazione spese richiesta solo nel grado in cui si condanna (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9449 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese e degli onorari a favore del difensore con procura, prevista dall’art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo nella stessa sentenza con cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente. Ne deriva che la relativa domanda deve trovare collocazione nel singolo grado del processo in cui viene articolata e non può essere proposta in un grado precedente o successivo. La reiterazione della dichiarazione nel giudizio di legittimità è necessaria anche per escludere che, nelle more, il difensore abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari. In sede di correzione dell’errore materiale non è possibile integrare l’ordinanza con la distrazione non richiesta nel grado di legittimità, poiché il difetto attiene al contenuto decisorio e non a un errore materiale.

Il Fatto

Il difensore del ricorrente propone ricorso per la correzione dell’errore materiale di una precedente ordinanza della Suprema Corte. In quel giudizio la Corte, rigettando il ricorso dell’azienda sanitaria avverso la sentenza d’appello, aveva condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese, omettendo però di disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa.

La struttura sanitaria resiste all’istanza, contestando che la controparte abbia formulato nel giudizio di legittimità la domanda di distrazione. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità della soccombenza nel procedimento di correzione dell’errore materiale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è rigettato. La Corte rileva in via preliminare che nel giudizio di cassazione difetta, sia nel controricorso sia nella successiva memoria illustrativa, la formulazione dell’istanza di distrazione.

Non può supplire l’istanza proposta nel precedente grado di merito. La disciplina dell’art. 93 cod. proc. civ. consente la distrazione solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna la parte soccombente alle spese. Da ciò si desume che la domanda deve trovare necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado in cui viene articolata, restando esclusa la sua spendita in un grado anteriore o posteriore.

La Corte sottolinea la funzione della reiterazione della dichiarazione nel giudizio di legittimità. In sua assenza è impossibile stabilire se, nelle more, il difensore abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari, con conseguente impossibilità di verificare la perdurante titolarità del diritto alla distrazione. Sul punto richiama Cass., Sez. 6-3, n. 15857/2019.

Quanto alle spese del procedimento di correzione, la Corte non provvede. Il procedimento è qualificato di natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento da correggere. Richiama Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024, nonché Cass., sez. un., ord., n. 9438/2002, Cass., ord., n. 10203/2009 e Cass., ord., n. 21213/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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