Art. 493.
Pignoramenti su istanza di più creditori
Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.
LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO I — Dell'espropriazione forzata in generale › Sezione II — Del pignoramento