Prova testimoniale ammessa se i capitoli sono specifici negli elementi essenziali (Cass. civ. Sez. II n. 18511 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del merito non può denegare l’ammissione della prova testimoniale fondandosi su un giudizio prognostico circa l’esito della deposizione. L’onere di specificazione dei capitoli di prova è soddisfatto quando i fatti sono esposti nei loro elementi essenziali, così da consentire al giudice di controllarne l’influenza e la pertinenza e alla controparte di apprestare la prova contraria. Le precisazioni temporali e spaziali possono essere rimesse all’iniziativa del giudice o delle parti all’atto dell’assunzione dell’incombente, mediante domande a chiarimento. La mancata ammissione del mezzo istruttorio integra vizio della sentenza quando il giudice trae conseguenze dal mancato assolvimento dell’onere probatorio, benché la parte abbia offerto di adempierlo.

Il Fatto

Un imprenditore titolare di una ditta proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il pagamento di una somma a saldo di lavori di scavo eseguiti in forza di un contratto di subappalto. L’opponente sosteneva che la ditta creditrice non aveva ultimato le opere nei tempi pattuiti e di avervi provveduto autonomamente, chiedendo accertarsi la non debenza della somma e la condanna della controparte al risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione dichiarando non dovuta la somma, ma rigettava la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale sia quello incidentale, confermando la decisione. Avverso tale pronuncia la ditta creditrice proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunziava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale, pur avendo rilevato l’erronea esclusione del teste da parte del Tribunale, aveva confermato la valutazione di genericità dei capitoli di prova. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale aveva ritenuto i capitoli privi di riferimenti temporali quanto all’inizio delle opere, alla loro durata e alla consegna. La Cassazione ribadisce che è onere della parte articolare capitoli con indicazioni specifiche, ma osserva che nella specie l’oggetto del contendere era la prova dell’esecuzione delle prestazioni. I capitoli sub c), f) e g) apparivano funzionali a tale dimostrazione.

Il punto centrale è che al teste possono sempre essere rivolte, nel corso della deposizione, domande aggiuntive rispetto a quelle capitolate, ove utili a circostanziare le dichiarazioni anche sotto il profilo spaziale e temporale. Il giudice, usando delle facoltà concesse dall’art. 253, secondo comma, cod. proc. civ., può rivolgere d’ufficio o su istanza di parte tutte le domande utili a chiarire i fatti sui quali il teste è chiamato a deporre (Cass. Sez. 3 n. 1912 del 10.10.1970). L’onere di specificazione non impone di precisare ogni dettaglio, potendo la specificazione essere rimessa all’iniziativa del giudice o della parte (Cass. Sez. 1 n. 1021 del 21.04.1966; Cass. Sez. 2 n. 11765 del 06.05.2019).

La verifica della specificità e della rilevanza dei capitoli va condotta non solo sulla letterale formulazione, ma anche in relazione agli altri atti di causa e alle deduzioni delle parti. La facoltà di porre domande a chiarimento va però circoscritta a dettagliare lo svolgimento di un fatto già oggetto di prova con il capitolo ammesso, non a introdurre fatti nuovi, non potendo l’intervento del giudice supplire all’onere probatorio della parte (Cass. Sez. 3 n. 18481 del 21.09.2015; Cass. Sez. 2 n. 761 del 06.03.1976). Il giudice, del resto, non è mero registratore passivo, ma soggetto attivo partecipe dell’escussione (Cass. Sez. 1 n. 32456 del 03.11.2022; Cass. Sez. 6-3 n. 17981 del 28.08.2020).

La Corte distrettuale ha dunque erroneamente escluso l’ammissibilità della testimonianza, operando un inammissibile giudizio prognostico sulla deposizione. La mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito dall’art. 2697 c.c., benché la parte abbia offerto di adempierlo (Cass. Sez. L n. 7995 del 26.03.2025; Cass. Sez. 3 n. 18285 del 25.06.2021; Cass. Sez. 3 n. 2904 del 08.02.2021; Cass. Sez. 3 n. 8466 del 05.05.2020; Cass. Sez. 3 n. 24205 del 30.09.2019; Cass. Sez. 3 n. 8357 del 21.04.2005; Cass. Sez. L n. 11491 del 21.10.1992; Cass. Sez. L n. 66 del 08.01.2015; Cass. Sez. 3 n. 32547 del 14.12.2024).

Nel caso concreto la mancata ammissione ha impedito alla parte di dimostrare la fondatezza della propria prospettazione, con irragionevole compressione dei diritti di difesa. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Lecce in differente composizione, che si adeguerà ai principi esposti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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