Azione revocatoria esperibile anche dal titolare di credito litigioso (Cass. civ. Sez. III n. 10524 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un credito litigioso è legittimato a esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., poiché il credito sub iudice è caratterizzato dal medesimo grado di incertezza – nell’an e nel quantum – del credito sottoposto a condizione sospensiva, che il legislatore ha espressamente ricompreso tra le situazioni tutelabili. La lettura estensiva della norma non è irragionevole, perché le ragioni che hanno indotto il legislatore del 1942 a rafforzare la tutela conservativa del creditore eventuale giustificano identica protezione per il creditore il cui diritto sia oggetto di accertamento giudiziale. Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale prospettata in senso contrario è manifestamente infondata. Nelle società di capitali, ai fini della scientia damni, rileva l’atteggiamento psichico delle persone fisiche che le rappresentano, giusta il rinvio operato dall’art. 1391 cod. civ.
Il Fatto
Una società aveva ceduto pro soluto a un cessionario un credito litigioso vantato nei confronti di una società di costruzioni. Il creditore agiva in revocatoria avverso la vendita di due immobili che la debitrice aveva stipulato in favore di una società il cui amministratore unico era la stessa persona fisica che amministrava la venditrice. Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava l’inefficacia dell’atto di disposizione.
La Corte d’appello rigettava i gravami proposti dalla debitrice e dalla società acquirente e confermava la pronuncia. Le due società ricorrevano per cassazione, chiedendo il superamento della giurisprudenza che ammette la tutela revocatoria del credito litigioso.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare, comune al ricorso principale e a quello incidentale, riguarda l’estensibilità della tutela ex art. 2901 cod. civ. ai crediti litigiosi. La ricorrente incidentale sollecitava il superamento del principio enunciato da Sezioni Unite n. 9440 del 2004, secondo cui il credito litigioso non è meritevole di minor tutela rispetto al credito certo. In via gradata chiedeva la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Corte ritiene non persuasive le argomentazioni prospettate, perché sono le medesime già valutate dalle Sezioni Unite. La ratio della modifica introdotta dal codice del 1942 consiste nel rafforzare e ampliare la tutela del creditore, estendendo la protezione conservativa ai titolari di crediti non attuali. Il credito sottoposto a condizione sospensiva è incertus an et quando al pari del credito litigioso, sicché le ragioni che giustificano la tutela del primo valgono identicamente per il secondo.
La questione di legittimità costituzionale è respinta sul rilievo che i due crediti presentano il medesimo grado di eventualità. Nemmeno rileva il richiamo alla valorizzazione della buona fede e del giusto processo: l’argomento è già stato assorbito nella ricostruzione delle Sezioni Unite.
Quanto al primo motivo di entrambi i ricorsi, la Corte lo dichiara inammissibile. La pronuncia di legittimità richiamata aveva accolto il terzo e il quarto motivo, sicché il giudice del rinvio era tenuto ad accertare l’effettiva consistenza del credito: la Corte d’appello non ha dunque violato il giudicato esterno. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per mancato superamento della preclusione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.
Il terzo motivo del ricorso incidentale è infondato. Per accertare la scientia damni riferita a una società occorre aver riguardo all’atteggiamento psichico delle persone fisiche che la rappresentano. La vendita era stata stipulata il giorno successivo alla notifica della sentenza favorevole all’attrice, in favore di una società amministrata dalla stessa persona fisica e partecipata dai medesimi familiari. Il credito risaliva al 1997 e per esso era stato emesso decreto ingiuntivo: cade così il presupposto – il sorgere del credito dopo l’iscrizione ipotecaria – su cui si fondava la censura.
Nota della Redazione
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