Riproposizione in appello delle domande assorbite e poteri acquisitivi del C.T.U. (Cass. civ. Sez. II n. 18540 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile di cognizione, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado perché rimaste assorbite devono essere riproposte in appello a pena di presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza; la riproposizione non è soggetta a forme vincolate, ma deve essere specifica, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese svolte davanti al primo giudice. Il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire direttamente documenti anche prescindendo dalle allegazioni delle parti, non applicandosi alle sue attività le preclusioni istruttorie vigenti a carico di queste, purché non si tratti di documenti diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni. La mancata denuncia del vizio di nullità della C.T.U. nei termini di cui all’art. 157 c.p.c. e la non decisività del documento irritualmente acquisito ne comportano l’irrilevanza, non configurandosi nullità automatica dell’elaborato peritale.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’acquisto, avvenuto nel 2003, di piantine di pomodoro di varietà Kyrbi F1 e Tyty F1 da due società fornitrici, le quali le avevano ottenute da semi commercializzati da un’altra società. Le piante, pubblicizzate come tolleranti al virus TYLCV, avevano manifestato una crescita stentata e clorosi, risultando aggredite dal virus.

La società acquirente, operante nel settore dell’agricoltura biologica, agì dapprima con accertamento tecnico preventivo e poi in giudizio per la risoluzione dei contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse quelle riconvenzionali; la Corte d’Appello di Catania, con sentenza non definitiva, dichiarò la risoluzione dei contratti e condannò, con la successiva sentenza definitiva, la fornitrice principale al risarcimento e la produttrice delle sementi a tenerla indenne.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della riproposizione in appello della domanda di manleva, rimasta assorbita in primo grado perché la domanda principale non era stata allora accolta. Ribadisce il principio per cui, fuori dalle ipotesi di domande ed eccezioni esaminate e rigettate, le parti devono riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c. le domande non accolte perché assorbite, con il primo atto difensivo e non oltre la prima udienza. Sotto il profilo formale, la norma non impone modalità specifiche: la riproposizione può avvenire in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione, purché in modo specifico.

Nel caso concreto, la società fornitrice aveva espressamente affermato nella costituzione in appello di dover essere tenuta indenne dalle conseguenze dell’eventuale accoglimento della domanda attorea; la Corte distrettuale ha quindi correttamente ritenuto riproposta la domanda di manleva. Infondate risultano anche le censure sulla decadenza e sulla prescrizione: le denunce dei vizi erano avvenute entro gli otto giorni dalla scoperta e il termine annuale non era decorso né al deposito del ricorso per accertamento tecnico né alla notificazione della citazione.

Quanto ai vizi della C.T.U., la Corte rileva che il documento irritualmente acquisito dall’ausiliario non era stato posto a base della diagnosi, fondata invece sull’esame diretto delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo; la sua acquisizione, pertanto, non ha spiegato effetti concreti. Richiamando il principio per cui il consulente può acquisire direttamente tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, la Corte esclude la configurabilità di una nullità automatica dell’elaborato peritale.

Nel merito del vizio redibitorio, la Corte conferma che la resistenza al virus costituiva qualità essenziale, promessa sia dalla produttrice delle sementi sia dalle venditrici e pubblicizzata nella brochure informativa. La relativa valutazione appartiene al giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità. Quanto alla determinazione del danno, la Corte ritiene corretto il calcolo del giudice di merito, che ha detratto i costi di produzione e abbattuto il risultato del 20%, escludendo la lamentata duplicazione delle voci del pregiudizio. Entrambi i ricorsi, principale e incidentale, vengono rigettati, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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