Sentenza di appello sulla competenza: impugnabilità solo con regolamento necessario (Cass. civ. Sez. 2 n. 17480 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del tribunale che, in sede di appello, decida unicamente sulla competenza del giudice di pace è impugnabile esclusivamente mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., senza che rilevi l’improponibilità, ex art. 46 c.p.c., di tale mezzo avverso le decisioni del giudice di pace. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione eventualmente proposto. Trattandosi di sentenza non definitiva, non è ammessa la conversione del ricorso in istanza di regolamento di competenza, né è consentita alcuna riserva di impugnazione differita, prevista soltanto per l’appello e per il ricorso ordinario in cassazione.
Il Fatto
Una società otteneva dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo per il compenso di lavori di trebbiatura. L’opponente proponeva opposizione, eccependo l’incompetenza per territorio del giudice adito e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria, dichiarata inammissibile per incompetenza per valore. In sede di appello, il Tribunale dichiarava inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale e separava la causa sulla domanda riconvenzionale, disponendo la sospensione necessaria del processo. Con sentenza definitiva, decaduta la domanda riconvenzionale per mancata riassunzione, il Tribunale rigettava l’opposizione sul rilievo che l’opponente aveva riconosciuto l’esecuzione dei lavori.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso, concernenti la sola sentenza non definitiva, che aveva deciso esclusivamente questioni di competenza: l’inammissibilità dell’eccezione di incompetenza territoriale, l’accoglimento della censura sull’incompetenza per valore e la conseguente sospensione necessaria del processo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui tale pronuncia è impugnabile solo con regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., poiché il legislatore parifica la sospensione alla decisione sulla competenza sotto il profilo dell’impugnabilità. Ha inoltre escluso la possibilità di convertire il ricorso in istanza di regolamento, non essendo ammessa riserva di impugnazione differita avverso decisioni impugnabili esclusivamente con tale mezzo, richiamando i precedenti Cass. n. 18898/2023, Cass. n. 24755/2014 e Cass. n. 8354/2007.
Quanto al terzo motivo, relativo alla sentenza definitiva, la ricorrente lamentava l’inversione dell’onere della prova sulla esistenza del contratto di trebbiatura. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, osservando che il Tribunale non aveva automaticamente considerato provata la pretesa monitoria per effetto dell’estinzione del giudizio sulla riconvenzionale, ma aveva applicato i normali criteri di riparto, valorizzando il riconoscimento reso dall’opponente nell’atto introduttivo circa l’esecuzione dei lavori. Tali fatti costitutivi, non specificamente contestati nel quantum, sono stati correttamente posti a fondamento della decisione di accoglimento della domanda.
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Nota della Redazione
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