La cessione del ramo d’azienda a scopo solutorio è datio in solutum revocabile (Cass. civ. Sez. 3 n. 16770 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 2901, comma 3, c.c. per l’adempimento di un debito scaduto è di stretta interpretazione e trova applicazione esclusivamente per gli atti che costituiscono un adempimento in senso tecnico, ossia un atto dovuto, privo di margini di discrezionalità per il debitore. La cessione di un ramo d’azienda effettuata a fini solutori non integra un mero adempimento, ma si qualifica come prestazione in luogo dell’adempimento ai sensi dell’art. 1197 c.c. e, in quanto modalità anomala e non dovuta di estinzione dell’obbligazione, resta assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria. La mera iscrizione di una posta tra i debiti di bilancio non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura di debito scaduto ed esigibile, dovendo il giudice accertare la reale natura del rapporto sottostante. Il pagamento eseguito in violazione della regola di postergazione legale dei finanziamenti soci ex art. 2467 c.c. altera la par condicio creditorum e non può beneficiare dell’esenzione.
Il Fatto
Un creditore di una società conveniva in giudizio la società debitrice e la cessionaria, chiedendo la dichiarazione di simulazione o, in subordine, la revoca del contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato tra le parti, avente ad oggetto impianti fotovoltaici e relative convenzioni. L’attore, titolare di un decreto ingiuntivo nei confronti della società cedente, riteneva che la cessione fosse stata posta in essere in pregiudizio delle proprie ragioni creditorie.
Le società convenute si costituivano deducendo la natura solutoria dell’atto, in quanto diretto a estinguere, mediante accollo, un debito pregresso verso l’ex socio. Il Tribunale accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto, e la Corte d’Appello confermava la decisione, escludendo la prova del debito pregresso e della natura dovuta della cessione. Avverso tale sentenza le società proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l’erronea valutazione delle risultanze documentali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, ricostruendo i presupposti applicativi dell’esenzione dalla revocatoria di cui all’art. 2901, comma 3, c.c. Ha ribadito che l’esimente opera solo per gli atti che costituiscono un adempimento in senso tecnico, ossia un atto dovuto e privo di scelte alternative per il debitore; restano invece esclusi i negozi che, pur diretti all’estinzione di un’obbligazione preesistente, si risolvono in una modalità anomala di pagamento frutto di una scelta discrezionale delle parti.
In tale prospettiva, la cessione di un ramo d’azienda effettuata a fini solutori si qualifica come datio in solutum ex art. 1197 c.c., costituendo un negozio soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto. Ne consegue che un atto dispositivo di tal genere, anche se sorretto da causa solutoria, resta in linea di principio revocabile.
Quanto alla prova del debito pregresso, la Corte ha affermato che la mera iscrizione di una posta tra i debiti di bilancio non dimostra la natura di debito scaduto ed esigibile, spettando al giudice di merito accertare la causa concreta dell’erogazione e la comune intenzione delle parti. Ha inoltre richiamato l’art. 2467 c.c., osservando che la postergazione legale dei finanziamenti soci rende il credito inesigibile fino al soddisfacimento degli altri creditori: il pagamento eseguito in violazione di tale regola altera la par condicio e non può beneficiare dell’esenzione.
Con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., la Corte ha precisato che essa non è configurabile per il solo fatto che il giudice abbia attribuito alle prove un valore diverso da quello auspicato dalla parte, essendo l’erronea valutazione sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi, avendo escluso la natura di adempimento dovuto della cessione e il difetto di prova dell’esigibilità del debito; le censure si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese.
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Nota della Redazione
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