Ricorso inammissibile se non trascrive gli atti su cui si fonda (Cass. civ. Sez. I n. 18558 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a fondare le censure, sicché il ricorrente è tenuto a indicare e a riprodurre, almeno nelle parti rilevanti, gli atti processuali e i documenti su cui il motivo si fonda, con specificazione del luogo di produzione. La notifica di un atto di impugnazione non equivale alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve, perché non realizza la conoscenza legale della decisione in capo al destinatario. Nel giudizio di legittimità la critica all’interpretazione negoziale è ammissibile solo se denuncia la violazione dei criteri degli artt. 1362 e segg. cod. civ. o la radicale inadeguatezza della motivazione, non la mera contrapposizione di una lettura alternativa.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione di un lodo arbitrale che aveva annullato una delibera assembleare di una cooperativa edilizia, relativa all’approvazione di spese di gestione ordinaria, con condanna al rimborso di una somma in favore di un socio. La società cooperativa proponeva impugnazione avanti la Corte d’appello, che rigettava l’eccepita inesistenza del procedimento arbitrale per violazione del contraddittorio e l’eccezione di giudicato, ma accoglieva la censura di incompetenza degli arbitri, escludendo che la clausola statutaria devolvesse al collegio arbitrale le controversie di impugnazione delle delibere assembleari.
Avverso tale sentenza il socio proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva la cooperativa con controricorso, eccependo la tardività del ricorso e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria l’eccezione di tardività. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la notifica di un atto di impugnazione, per chi la riceve, non consente la conoscenza legale della sentenza e non fa decorrere il termine breve. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 31251/2018 e Sezioni Unite n. 6298/2019, secondo cui il termine breve decorre dal perfezionamento della notifica ai sensi degli artt. 285, 326 e 170 cod. proc. civ. L’atto invocato come equipollente — una richiesta di conteggio di interessi con preannuncio di impugnazione — non costituisce attività processuale idonea a realizzare una situazione di conoscenza proiettata verso l’esterno. L’eccezione è quindi respinta.
Nel merito, il primo motivo è rigettato: la Corte territoriale, affermando che le spese non erano preventivamente contemplate nello statuto, non ha esteso il sindacato al merito, ma ha verificato la competenza arbitrale in relazione alla causa petendi.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente non trascrive le parti dei lodi su cui fonda l’eccezione di giudicato, così impedendo alla Corte di apprezzarne la fondatezza. Nel merito, la Corte d’appello aveva correttamente escluso il giudicato per la diversità delle situazioni giuridiche sottese alle delibere.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, per violazione degli artt. 366, primo comma, nn. 4 e 6, cod. proc. civ.: manca l’indicazione dell’oggetto del lodo e la trascrizione dei passaggi motivazionali fondanti la dichiarata nullità. La Corte ribadisce il principio di autosufficienza e richiama Cass. n. 6769 del 2022. Sotto altro profilo, alla sede arbitrale è devoluta l’interpretazione del contratto, mentre al giudice dell’impugnazione compete la fase rescindente; la censura che oppone una lettura alternativa, senza indicare i criteri ermeneutici violati, è inammissibile in sede di legittimità.
Il quarto motivo è infondato: la sentenza impugnata ha accolto la nullità del lodo per pronuncia al di fuori dei limiti della clausola compromissoria e ha dato conto delle ragioni, individuando la norma violata nell’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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