Compensi al difensore mai sotto il minimo di tabella (Cass. civ. Sez. II n. 8508 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che pone le spese di causa a carico della parte soccombente non può liquidare al difensore un compenso inferiore al minimo di tabella. In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. Il compenso per la fase di trattazione spetta anche per il giudizio di rinvio quando il giudice sia chiamato a riesaminare il quantum della pretesa e non a un mero vaglio di profili accessori ed estranei al merito. Il valore della causa, nel giudizio di equa riparazione, va determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo, anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da un procedimento per equa riparazione, concluso con la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere l’indennizzo per la non ragionevole durata di un precedente giudizio, quantificato in € 1.600,00 oltre accessori. Esperita l’opposizione e confermato il decreto, la ricorrente ha ottenuto la cassazione con rinvio del provvedimento della Corte d’appello di Roma.

Il giudice del rinvio, in diversa composizione, ha rideterminato l’equo indennizzo in € 2.000,00 e ha regolato le spese delle singole fasi. La ricorrente ha impugnato tale decreto con tre motivi, deducendo che la liquidazione delle competenze per l’opposizione e per il giudizio di rinvio era inferiore al minimo di tabella e non remunerativa del lavoro svolto. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara di condividere e di dare continuità all’indirizzo secondo cui il giudice, nel porre le spese di causa a carico della parte soccombente, non può liquidare un compenso che si collochi al di sotto del minimo di tabella, richiamando da ultimo Cass. nn. 24882/2023 e 10438/2023.

Fermo quanto statuito per la fase monitoria, la Corte d’appello aveva liquidato € 1.300,00 per la fase collegiale e altri € 1.300,00 per il giudizio di rinvio, escludendo in entrambi i casi lo svolgimento della trattazione, con importi comprensivi della maggiorazione del 30% ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis, d.m. n. 55/2014. Trova applicazione, ratione temporis, il d.m. n. 147/2022.

La Corte ribadisce che il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario di trattazione che la ricomprende, con la conseguenza che nel computo dell’onorario va incluso anche tale compenso, a prescindere dal concreto svolgimento (Sez. 2, n. 8561 del 27/03/2023). Poiché il giudice del rinvio era chiamato a riesaminare il quantum della pretesa e non a un mero vaglio di profili accessori, non v’è ragione di escludere il compenso per tale fase, diversamente dal caso in cui il rinvio riguardi solo il ricomputo delle spese processuali (Cass. n. 34575/2021).

Il valore della causa va poi determinato nel complessivo ammontare dell’equo indennizzo, anche per il giudizio svoltosi a seguito del rinvio, senza circoscriverlo al quantum in aggiunta liquidato. Sul punto il Collegio condivide il ragionamento dell’ordinanza n. 23599/2023, secondo cui l’opposizione di cui all’art. 5-ter l. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, con liquidazione delle spese a misura dell’intera vicenda processuale.

Atteso che la Corte locale ha inteso attestarsi al minimo di tabella, la liquidazione avrebbe dovuto assommare a € 1.457,50, importo che con l’implemento del 30% sale a € 1.894,75, oltre spese generali, IVA e CPA. Il decreto è pertanto cassato e la causa decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con condanna del Ministero alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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