Giudizio di rinvio, vincolo del principio di diritto e quantificazione del credito (Cass. civ. Sez. I n. 11927 del 06.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola il giudice del rinvio non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, comprese le questioni che, pur non esaminate nel giudizio di legittimità, ne costituiscono il presupposto e formano oggetto di giudicato implicito interno. Ne deriva che il giudice del rinvio, uniformandosi al principio di diritto, non emette una sentenza nulla per il solo fatto di pervenire al medesimo risultato della pronuncia cassata: la nullità della sentenza rescissoria presuppone la violazione del vincolo, non l’identità dell’esito. La scelta del giudice rescindente di rimettere al giudice di merito l’accertamento del quantum, anziché rigettare il motivo, risponde alla necessità di accertamenti di fatto demandati alla fase rescissoria.

Il Fatto

La società fornitrice di gas aveva chiesto l’ammissione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della società utilizzatrice, in prededuzione, per il credito derivante dalla somministrazione di gas industriale nel periodo ottobre 2006 – gennaio 2007, successivo all’apertura della procedura. Il credito riguardava anche gli oneri per mancata prenotazione della capacità termica.

Il giudice delegato e, in prime cure, il tribunale accolsero la domanda. La corte d’appello rigettò il gravame; la Corte di cassazione, in accoglimento del primo mezzo, cassò con rinvio per il riesame della domanda e la concreta quantificazione del credito alla stregua della disciplina contrattuale ancora vigente tra le parti, ferma restandone la prededucibilità. Riassunto il processo, la corte distrettuale confermò la decisione di primo grado. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la nullità della sentenza di rinvio per violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., sul presupposto che il giudice del rinvio, giungendo alle medesime conclusioni già espresse, non avrebbe rispettato lo sbocco cassatorio. La Corte respinge l’assunto: la sentenza impugnata si è uniformata alla regola di diritto dettata nel caso concreto, che demandava al giudice del rinvio di determinare l’ammontare del credito, indiscutibilmente collocato in prededuczione, sulla scorta della originaria fonte negoziale del rapporto.

Il collegio chiarisce che l’identità del risultato rispetto alla pronuncia cassata non integra nullità: la scelta del giudice rescindente di rimettere l’accertamento del quantum al giudice distrettuale dipese dalla necessità di accertamenti in fatto propri della fase rescissoria. L’argomento “controfattuale” della ricorrente — secondo cui la Cassazione, per conservare lo status quo, avrebbe dovuto rigettare il motivo — non convince.

Il secondo motivo prospettava un’ulteriore nullità per esorbitanza dal perimetro dell’ordinanza di rinvio, avendo la corte distrettuale accertato l’inadempimento dell’utilizzatore all’obbligo di indicare il fabbisogno energetico. La Corte richiama il principio per cui il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti compresi in tale enunciazione, senza estendere l’indagine a questioni che, pur non esaminate in legittimità, ne costituiscono il presupposto e formano oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010; 26241/2009; 20981/2015 e 26521/2018).

Nel caso concreto, il rinvio per il riesame della domanda era finalizzato alla quantificazione del credito mediante la disciplina contrattuale, operazione che presupponeva la valutazione del contratto e delle sue clausole, compresa quella che obbliga l’utilizzatore a indicare il fabbisogno per la prenotazione della capacità termica. I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili perché si infrangono contro l’accertamento in fatto, non sindacabile in legittimità con il vizio di violazione di legge.

La Corte ricorda che l’accertamento della volontà delle parti in tema di ermeneutica contrattuale è indagine di fatto, censurabile solo per mancata osservanza dei criteri legali di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o per radicale inadeguatezza della motivazione; il ricorrente deve indicare i canoni violati e le ragioni dello scostamento, in ossequio al principio di autosufficienza (Cass. Sez. U. 10374/2007). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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