Art. 516.

Art. 516.

Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo

I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.

I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.

LIBRO TERZO — DEL PROCESSO DI ESECUZIONE › TITOLO II — DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA › CAPO II — Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore › Sezione I — Del pignoramento