Valutazione delle prove e sindacato di legittimità nel rito del lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19408 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è circoscritto alla verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., non potendo il giudice di legittimità riesaminare gli esiti istruttori espressi dal giudice di merito. È inammissibile il motivo che, prospettando formalmente vizi di motivazione o violazione delle norme processuali, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di cassazione in un non consentito terzo grado di merito. Spettano al giudice di merito la selezione e la valutazione delle prove, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro mezzo istruttorio, senza necessità di esplicitare, per ogni prova, le ragioni della sua irrilevanza. La non contestazione non trasforma in prova del pagamento la comunicazione all’INPS di cessazione del rapporto di lavoro domestico.

Il Fatto

La controversia riguarda un rapporto di lavoro domestico svolto tra il 2008 e il 2015, con mansioni di assistenza domiciliare in favore di una persona inferma. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato il credito della lavoratrice in circa ventimila euro lordi, accertando un impegno orario superiore a quello contrattualmente stabilito a partire dal trasferimento presso l’abitazione dell’assistita, escludendo però la prova del lavoro notturno.

Gli eredi del datore di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi; la lavoratrice ha resistito e ha a sua volta proposto ricorso, qualificato incidentale, con due motivi. Le parti hanno depositato controricorso e la lavoratrice ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto due questioni preliminari. Il ricorso della lavoratrice avverso la sentenza non definitiva della Corte d’Appello n. 30/2019 era già stato dichiarato inammissibile con ordinanza n. 17602/2023. L’eccezione di nullità della procura degli eredi, formulata in memoria, è infondata, perché il precedente richiamato riguarda la firma digitale sull’atto introduttivo e non la procura ad litem.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia vizi di motivazione con riferimento a un punto determinante della decisione. La Corte lo dichiara inammissibile: con esso si prospetta apparentemente una violazione di norme di legge, mirando in realtà alla rivalutazione dei fatti storici, così da trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. Il Collegio richiama numerosi precedenti, tra cui Cass. S.U. n. 34476/2019 e Cass. n. 36349/2023, e ribadisce che il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale.

Analogo esito riguarda i motivi secondo, terzo e quarto, connessi perché tutti incentrati sull’istruzione probatoria. Rammentati gli ampi poteri istruttori del giudice del lavoro, la Corte ricorda che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove e la facoltà di escluderne la rilevanza anche con giudizio implicito, richiamando Cass. n. 15568/2020.

Il quinto motivo, sul riconoscimento dell’indennità sostitutiva di mancato preavviso, è dichiarato infondato. La Corte distingue le modalità di risoluzione del rapporto, generatrici del diritto all’indennità, dalla prova del suo pagamento: non si tratta di non contestazione, ma di insufficienza della comunicazione all’INPS, che non proviene dalla lavoratrice e non è assimilabile a ricevuta di pagamento. Il sesto motivo, sui mancati riposi settimanali, è inammissibile perché diretto a una rivalutazione delle prove.

Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato perché basato su norma contrattuale palesemente inapplicabile, l’art. 12 CCNL lavoro domestico, che riguarda il personale assunto esclusivamente per la presenza notturna, mentre la lavoratrice svolgeva mansioni di assistenza diurna. Il secondo motivo è respinto perché la valutazione relativa al lavoro notturno non è stata omessa, ma effettuata con giudizio di carenza della prova. Ricorso principale e incidentale sono quindi respinti, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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