Contributi finali bassi e pensione: questione inammissibile (Corte cost. n. 110/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 3, primo comma, della legge n. 965 del 1965 e sull’articolo 43, primo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, cioe’ le norme che stabiliscono come si calcola la pensione dei dipendenti degli enti locali e dei dipendenti civili dello Stato. La Corte non ha quindi stabilito se sia possibile escludere dal calcolo i contributi che fanno abbassare la pensione: si e’ fermata prima, per come il giudice aveva impostato la questione.
Il caso. Un lavoratore ha versato contributi tra il 1976 e il 2018 in cinque diverse gestioni previdenziali INPS: lavoratori dipendenti privati, commercianti, dirigenti di aziende industriali, gestione separata e gestione pubblica. In nessuna di queste gestioni i contributi bastavano da soli per ottenere la pensione. Ha quindi usato il cumulo gratuito previsto dalla legge n. 228 del 2012, che permette di sommare gratuitamente i periodi versati in gestioni diverse e ottenere un’unica pensione. La pensione di vecchiaia gli e’ stata liquidata dal 1° maggio 2018.
Il problema. Nella gestione pubblica il lavoratore era stato dipendente della Regione Toscana, della Provincia di Siena e del Comune di Firenze. Gli ultimi periodi, invece, dall’ottobre 2015 all’aprile 2018, riguardavano incarichi di supplenza per il Ministero dell’istruzione, pagati meno dei lavori precedenti. Per quella quota di pensione il calcolo si basa sull’ultima retribuzione percepita. Il risultato e’ che gli ultimi contributi, pur non necessari per raggiungere il minimo richiesto, hanno abbassato la pensione. Secondo una simulazione dell’INPS, senza quei periodi la quota pubblica sarebbe stata di 2.497,08 euro lordi al mese, mentre quella riconosciuta e’ di 1.104,13 euro.
Il dubbio del giudice. Dopo il rifiuto dell’INPS di rifare il calcolo, il pensionato si e’ rivolto alla Corte dei conti per la Regione Toscana, che ha sollevato la questione. Il giudice richiamava il principio della cosiddetta neutralizzazione, elaborato dalla stessa Corte costituzionale per il settore privato: i contributi versati dopo aver raggiunto il minimo richiesto, se abbassano la pensione gia’ maturata, possono essere esclusi dal conteggio. Secondo il giudice quel principio avrebbe dovuto valere anche per i dipendenti pubblici, altrimenti sarebbero violati i principi di ragionevolezza, di proporzione fra lavoro svolto e pensione e di adeguatezza del trattamento.
Il ragionamento della Corte. Sulla prima norma, quella del 1965, la Corte ha accolto l’obiezione dell’INPS: non era stata applicata nel calcolo contestato e, se si escludessero i periodi di supplenza, la retribuzione da prendere in considerazione coinciderebbe gia’ con quella piu’ favorevole. La questione era quindi irrilevante. Sulla seconda norma, quella del 1973, la Corte ha rilevato che il giudice ha ricostruito in modo incompleto il quadro normativo. La legge sul cumulo gratuito prevede infatti, all’articolo 1, comma 243, che il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati. Questa regola costituisce un ostacolo autonomo alla neutralizzazione, ma la Corte dei conti non l’ha impugnata e non si e’ confrontata con la giurisprudenza della Cassazione che ha letto allo stesso modo la regola analoga prevista per la totalizzazione. Per portare il tema davanti alla Corte sarebbe servita una questione distinta, rivolta anche a quella disposizione. La Corte ha aggiunto che il giudice non ha considerato nemmeno l’articolo 2 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che esclude il personale supplente delle scuole dal trattamento di quiescenza disciplinato da quel testo unico.
Cosa cambia in pratica. Per chi si trova in questa situazione non cambia nulla adesso. La pensione resta calcolata come prima e non nasce alcun diritto al ricalcolo. Va pero’ letta con precisione la portata della decisione: la Corte non ha detto che nel cumulo gratuito la neutralizzazione dei contributi svantaggiosi e’ esclusa, ne’ che e’ ammessa. Ha detto che la questione, cosi’ come era stata posta, non poteva essere esaminata. Il problema di fondo resta quindi aperto e potra’ essere riproposto da un altro giudice, purche’ le censure siano rivolte anche alla norma che impone di utilizzare tutti i periodi contributivi.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/110