Prescrizione contributi Gestione separata e differimento dei termini di versamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19407 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento e assume rilievo, a tal fine, ogni differimento dei termini disposto in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Ne consegue che l’avviso bonario notificato in data anteriore alla scadenza del quinquennio decorrente dalla data fissata per il pagamento dal d.P.C.M. 4.6.2009 è idoneo a interrompere la prescrizione relativa ai contributi di quella annualità, non potendosi escludere tale efficacia in ragione dell’annualità cui l’atto si riferisce.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l’anno 2008. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; il contribuente è rimasto intimato.
Il giudice di merito aveva dato atto che, secondo la prospettazione dell’INPS, la data di ultima scadenza del pagamento per i contributi dell’anno 2008 era stata differita al 6.7.2009 in forza del d.P.C.M.; aveva tuttavia ritenuto prescritto il credito, sul rilievo che la richiesta di pagamento pervenuta in data 30 giugno 2015 era idonea a interrompere il quinquennio per l’annualità 2009, ma non anche per i contributi degli anni 2007 e 2008.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo e all’individuazione del termine di pagamento dal quale il quinquennio prende avvio. Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., degli artt. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, dell’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, dell’art. 17, d.P.R. n. 435/2001, dell’art. 1, commi 16-21, l. n. 296/2006 e del d.P.C.M. 4.6.2009, per avere la Corte territoriale reputato prescritto il debito nonostante la proroga del termine di pagamento al 6.7.2009 e la conseguente tempestività dell’atto interruttivo ricevuto in data 27.6.2014.
La Corte muove da un dato che la stessa sentenza impugnata aveva riconosciuto: l’avviso bonario del 27.6.2014 si riferiva, nella prospettazione incontestata dell’INPS, a contributi relativi all’anno 2008. Su tale premessa l’errore in diritto del giudice di merito risulta evidente.
Il ragionamento si fonda su due passaggi. Da un lato, la prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento. Dall’altro, a tal fine assumono necessariamente rilievo gli eventuali differimenti dei termini disposti in base all’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, che ancora i versamenti contributivi agli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Ne deriva che l’atto interruttivo non poteva non avere valenza potenzialmente interruttiva della prescrizione relativa ai contributi dell’anno 2008, essendo pervenuto in data anteriore alla scadenza del quinquennio decorrente dalla data fissata per il loro pagamento dal d.P.C.M. 4.6.2009, ossia dal 6.7.2009.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. La decisione resta sul piano della decorrenza della prescrizione e dell’efficacia interruttiva dell’atto, senza investire il merito dell’obbligazione contributiva.
Nota della Redazione
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