Il difensore che agisce personalmente ha diritto al compenso forense (Cass. civ. Sez. II n. 19522 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore che agisce personalmente nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi. La circostanza che il professionista stia in giudizio senza difensore non esclude la natura professionale dell’attività difensiva svolta in proprio favore. La relativa declaratoria di non debenza e di compensazione, adottata dal giudice dell’opposizione nonostante l’accoglimento integrale della domanda, viola gli artt. 91 e 92 c.p.c. e il principio di soccombenza. Parimenti illegittima è la pronuncia di compensazione priva di adeguata motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deposita istanza di liquidazione dei compensi per l’attività svolta. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale liquida un importo di € 960, ma dichiara non dovuti, e comunque compensati, ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione. Il giudice applica l’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, secondo cui la parte può stare in giudizio personalmente.

L’avvocato ricorre per cassazione con un unico motivo, dolendosi della mancata liquidazione dei compensi per il giudizio di opposizione. Restano intimati il Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo censura la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui, pur in presenza di un accoglimento totale dell’opposizione e di soccombenza integrale dell’Amministrazione resistente, il Tribunale ha dichiarato non dovuti, e comunque compensati, gli ulteriori importi a titolo di compensi per il giudizio di opposizione. Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., invocando il principio di soccombenza e il diritto alla liquidazione dei compensi professionali spettanti all’avvocato che agisce per la tutela di un proprio diritto patrimoniale.

La Corte accoglie il motivo. Il Collegio richiama il principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto di pagamento del compenso per l’attività svolta in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore che agisce personalmente conserva il diritto alla liquidazione del compenso secondo le tariffe forensi. Si tratta pur sempre di attività difensiva professionale svolta in proprio favore. A sostegno è richiamata Cass. n. 4698/2019.

Il Tribunale ha misconosciuto tale principio. La dichiarazione di agire personalmente, osserva la Corte, non esclude la natura professionale dell’attività difensiva svolta. All’errore sostanziale si aggiunge il difetto di motivazione sulla pronuncia di compensazione delle spese, adottata in via sussidiaria ed eventuale.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., liquida in favore del ricorrente € 332 per il giudizio di opposizione e € 350 per il giudizio di cassazione, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *