Opposizione a sanzione ENAC: poteri officiosi del giudice e onere di specificità (Cass. civ. Sez. II n. 17041 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa disciplinato dal d.lgs. n. 150 del 2011, il termine di dieci giorni previsto dall’art. 6, comma 8, per il deposito degli atti relativi all’accertamento non ha natura perentoria, a differenza di quello dell’art. 416 cod. proc. civ. richiamato dall’art. 2, comma 1. Ne consegue che la trasmissione tardiva di tali atti non li rende inutilizzabili, restando integro il potere officioso del giudice di acquisire prove nell’interesse dell’accertamento della verità sostanziale. L’inerzia processuale della pubblica amministrazione non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice è chiamato a ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio e non solo a valutarne la legittimità.

Il Fatto

Con diciotto ordinanze-ingiunzione, l’ENAC aveva imposto al ricorrente il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Le contestazioni riguardavano l’accesso agli ingressi accosti internazionali di un aeroporto effettuato con un tag transponder abbinato al veicolo di altro soggetto, nonché l’accesso di altri tassisti con il tag intestato al ricorrente, in violazione di un’ordinanza della Direzione Aeroportuale.

Il ricorrente propose opposizione davanti al Giudice di Pace, che la rigettò. L’impugnazione davanti al Tribunale fu parimenti respinta, sul rilievo che l’acquisizione delle annotazioni di Polizia Giudiziaria rientrava nei poteri di verifica del giudice, essendo già in atti le ordinanze-ingiunzioni e i verbali di accertamento. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduce la violazione del d.lgs. n. 150 del 2011 e delle norme sul riparto dell’onere probatorio. Sostiene che la pubblica amministrazione, pur formalmente convenuta, conserva la veste sostanziale di attrice ed è gravata dell’onere della prova: la sua costituzione tardiva, oltre a produrre le decadenze dell’art. 416 cod. proc. civ., impedirebbe al giudice di convalidare i provvedimenti impugnati, non potendo i poteri d’ufficio esercitarsi su fatti non allegati dalle parti.

La Corte ritiene il motivo infondato. Richiama l’orientamento consolidato secondo cui la trasmissione degli atti di accertamento nei dieci giorni previsti dall’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 150/2011 non integra un termine perentorio, diversamente da quello dell’art. 416 cod. proc. civ. applicabile agli altri documenti. La trasmissione tardiva di quegli atti, ritenuti indispensabili ai sensi dell’art. 437 cod. proc. civ., non li rende inutilizzabili; il potere giudiziale di acquisirli officiosamente permane anche in appello, a differenza di quanto accade nel rito ordinario ex art. 345 cod. proc. civ..

Il Collegio precisa poi che l’inerzia processuale non determina l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, malgrado l’art. 6, comma 10, lett. b), d.lgs. n. 150 del 2011 e l’analogo art. 7, comma 9, lett. b). Il giudice, chiamato a ricostruire l’intero rapporto sanzionatorio, può sopperirvi valutando i documenti già acquisiti o disponendo d’ufficio i mezzi di prova necessari.

Nel caso concreto, il giudice d’appello ha accertato che sia i verbali sia le ordinanze-ingiunzioni erano in atti: l’ENAC aveva dunque assolto al proprio onere. Non trova applicazione l’orientamento che limita il potere officioso ex art. 213 cod. proc. civ. ai soli casi di impossibilità della parte di fornire atti in possesso esclusivo dell’amministrazione. Il Giudice di Pace ha pertanto legittimamente acquisito le annotazioni di Polizia Giudiziaria per valutare la ricostruzione del trasgressore, rimasta priva di supporto probatorio.

Quanto alla dedotta mancanza di prova sul funzionamento della strumentazione elettronica, il Collegio la dichiara inammissibile per genericità e violazione del principio di autosufficienza, non avendo il ricorrente indicato dove la questione fosse stata sollevata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente ex art. 96, comma 4, cod. proc. civ. al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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