Associazione non riconosciuta, impugnazione delibera assembleare e interesse concreto (Cass. civ. Sez. I n. 9211 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Chi impugna la delibera di un’associazione non riconosciuta deve allegare e provare un interesse concreto e attuale a rimuovere il pregiudizio derivante dall’atto, non essendo sufficiente la mera prospettazione di vantaggi eventuali o indiretti. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contestare l’accertamento di merito compiuto dal giudice distrettuale sull’inesistenza del pregiudizio, senza indicare il contenuto rilevante degli atti processuali su cui si fonda, come impone l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. La censura che riproponga le tesi di merito già disattese, contrapponendo la propria valutazione a quella della sentenza impugnata, non assolve l’onere di specifica critica in diritto. La prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi, e non può tradursi in interpretazione personale degli stessi. Il giudicato penale spiega efficacia riflessa verso i terzi solo quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette diverso accertamento e sussista un nesso di pregiudizialità o dipendenza tra situazioni giuridiche.
Il Fatto
Un associato di una riserva alpina di caccia, associazione non riconosciuta, conveniva in giudizio la stessa per sentir dichiarare l’illegittimità dell’assemblea straordinaria dei soci e delle delibere ivi adottate. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello confermava il rigetto, rilevando che l’appellante non aveva dimostrato in quali termini il preteso clima intimidatorio esistente in assemblea lo avesse concretamente limitato nell’esprimere il proprio avviso, e che le prove orali richieste erano state dedotte in termini generici e valutativi.
Il giudice distrettuale qualificava la delibera come espressione dell’attività di pianificazione faunistico-venatoria riservata al soggetto preposto all’ambito territoriale, e non come impropria riduzione del territorio cacciabile, escludendo altresì ogni pregiudizio in capo all’associato, non essendo prevista l’esclusione o la sospensione di alcun socio, ma solo una limitazione del territorio e delle specie cacciabili. L’associato ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i due motivi congiuntamente e li dichiara inammissibili per una pluralità di concorrenti ragioni. Il primo profilo investe l’intero ricorso: il giudice di merito aveva constatato che l’attore non aveva allegato alcun pregiudizio derivante dall’adozione della delibera, né immediato né prospettico. La contestazione mossa a tale accertamento è del tutto generica, perché assume che il pregiudizio fosse stato indicato nel precedente grado di giudizio senza spiegare come e dove ciò fosse avvenuto, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Rimane così acclarata la mancanza di allegazione e prova di un interesse concreto e attuale in capo all’impugnante, ad eliminare un eventuale pregiudizio e ad assicurare una posizione di vantaggio effettivo derivante dalla pronuncia invocata. La Corte ribadisce che in cassazione non è ammessa la contestazione di un accertamento di merito compiuto dal giudice distrettuale.
Il primo motivo è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., perché inidoneo a superare l’accertamento di merito secondo cui all’associato non era stato impedito di esprimere il proprio avviso: egli aveva potuto esporre le proprie ragioni mediante una nota scritta. La Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la prova testimoniale non può avere ad oggetto apprezzamenti o giudizi, ma solo fatti obiettivi, e non può tradursi in interpretazione personale degli stessi.
Quanto al giudicato penale, la Corte precisa che esso può spiegare efficacia riflessa verso i soggetti rimasti estranei al processo quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette diverso accertamento e sussista un nesso di pregiudizialità o dipendenza fra situazioni giuridiche. Nel caso concreto, la sussistenza di un giudicato per il delitto di minaccia in epoca imprecisata non comportava che il medesimo delitto fosse stato commesso nel corso dell’assemblea.
Il secondo motivo non considera che la corte di merito ha ricondotto la delibera all’art. 14, comma 11, l. 157/1992 e alle norme regionali e regolamentari che vi danno attuazione, qualificandola come limitazione non definitiva e temporalmente predeterminata del territorio cacciabile, piuttosto che come impropria riduzione. La censura si limita a riproporre le tesi di merito già disattese, operando una mera contrapposizione del proprio giudizio a quello della sentenza impugnata, senza criticare in diritto, con la dovuta puntualità, la riconduzione dell’oggetto della delibera alla norma richiamata. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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