Revocazione inammissibile se il ricorso non critica la decisione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 19731 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione, proposto ex art. 391 bis cod. proc. civ., che si limiti a denunciare l’omesso esame di un motivo di cassazione senza offrire al giudice di legittimità una rappresentazione chiara e non contraddittoria delle questioni, non raggiunge lo scopo di critica della decisione impugnata ed è inammissibile. Il dovere di chiarezza e sinteticità espositiva, desumibile dagli artt. 366, comma 1, n. 3) e 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente di selezionare i profili di fatto e di diritto posti a fondamento delle doglianze. La sua inosservanza pregiudica l’intellegibilità delle questioni e rende confuse le censure, con conseguente declaratoria di inammissibilità, senza che ciò leda il diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e dai principi del giusto processo.
Il Fatto
Due fideiussori di una società poi dichiarata fallita proponevano opposizione a decreto ingiuntivo, eccependo in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e contestando nel merito la pretesa creditoria. L’opposizione era respinta e la Corte d’appello rigettava il successivo gravame. I soccombenti ricorrevano per cassazione, ma la Corte di Cassazione, con una precedente ordinanza, dichiarava il ricorso inammissibile.
Avverso quella decisione i ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto consistente nell’omesso esame del primo motivo di ricorso, relativo alla riproposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale. La controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui i ricorrenti assumono che la precedente ordinanza sarebbe affetta da errore di fatto, ai sensi degli artt. 391 bis e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non aver esaminato un motivo pur esistente, inerente alla riproposizione dell’eccezione di incompetenza territoriale.
Il Collegio rileva che il ricorso non raggiunge lo scopo di critica della decisione. Da un lato, i ricorrenti trascrivono il primo motivo per come riportato nell’ordinanza impugnata, che ha ad oggetto la ritenuta irrilevanza del deposito degli estratti conto bancari in più file genericamente indicati, denunciandone l’omesso esame. Dall’altro, affermano che l’ordinanza avrebbe omesso di pronunciarsi sulla riproposizione dell’eccezione di incompetenza, richiamando quello che appare il relativo motivo di appello.
Tale contraddittorietà non consente al ricorso di raggiungere il suo scopo, ossia la critica della decisione. La Corte osserva infatti che, nell’ordinanza impugnata, in relazione al primo motivo, vi è pronuncia ampiamente motivata, il che esclude la dedotta omissione.
Il Collegio richiama quindi il dovere processuale di chiarezza e sinteticità espositiva, desumibile dai limiti contenutistici degli artt. 366, comma 1, n. 3) e 4), cod. proc. civ. Il ricorrente deve selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda posti a fondamento delle doglianze, offrendo una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni prospettate, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito dei vizi elencati dall’art. 360 cod. proc. civ.
L’inosservanza di tale dovere pregiudica l’intellegibilità delle questioni e rende confuse le censure, comportando la inammissibilità del ricorso, in contrasto con l’obiettivo del processo volto ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e con i principi del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU). Nella specie, il ricorso non presenta i requisiti di chiarezza richiesti. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.