Doppia conforme e giudicato amministrativo assorbente: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 19730 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di appello che abbia fondato la decisione sull’effetto assorbente di un precedente giudicato amministrativo, i motivi che non investono tale ratio decidendi sono inammissibili per difetto di specificità. Nell’ipotesi di doppia conforme ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., il ricorrente che deduca il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.
Il Fatto
Una associazione culturale radiofonica conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale, altra associazione radiofonica chiedendo l’accertamento della carenza di titolo concessorio o abilitativo all’esercizio delle frequenze e la dichiarazione di illiceità dell’attività per violazione degli artt. 2043 e 2598 cod. civ., con inibizione e risarcimento del danno.
Il Tribunale rigettava la domanda, accertando il possesso dei titoli autorizzativi e il legittimo esercizio della trasmissione da parte della convenuta. La Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo assorbite le contestazioni in ragione di un precedente giudicato amministrativo. La società appellante ricorreva in cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 5/2001, convertito dalla legge n. 66/2001, sostenendo che, per effetto delle perenzioni intervenute nel 2005, i provvedimenti di diniego erano tornati efficaci e che la verifica positiva dei requisiti del 2001 si fondava su una ordinanza cautelare del giudice amministrativo.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo in ordine all’interferenza tra i segnali e alla produzione del fatto dannoso.
La Corte rileva che entrambi i motivi non hanno ad oggetto la ratio decidendi rappresentata dall’effetto assorbente sulla controversia del giudicato amministrativo assunto dalla Corte territoriale. L’appello è stato rigettato sul presupposto che le contestazioni relative all’esistenza del titolo autorizzatorio fossero assorbite dalle sentenze amministrative richiamate.
Il secondo motivo è altresì inammissibile per la mancata dimostrazione, a fronte di doppia conforme, della divergenza delle ragioni di fatto alla base delle due decisioni. La Corte richiama i precedenti Cass., n. 5528/2014, n. 5947/2023 e n. 26934/2023, secondo cui il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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