Doppia conforme e abuso del processo: inammissibile il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 2431 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza resa in grado d’appello, nell’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste rispettivamente a base della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Il ricorrente che non si confronti con la ratio decidendi incentrata sul profilo probatorio del danno, prospettando un sindacato sul fatto, rende il motivo inammissibile. Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., opera la valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e per l’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., quale ipotesi codificata di abuso del processo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di due saldi passivi di conto corrente. Il Tribunale aveva revocato il decreto e condannato l’opponente al pagamento di importi ridotti, respingendo la domanda risarcitoria per la chiusura del conto e l’iscrizione a sofferenza nella Centrale dei Rischi e nel Bollettino dei protesti.
La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame, ritenendo che il ricorrente non avesse fornito alcun elemento di prova della crisi aziendale e del tracollo finanziario, in via assorbente rispetto alla riconducibilità di tali eventi alle segnalazioni. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui la banca ha resistito con memoria.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denunciava la violazione degli artt. 2043 e 1176 cod. civ., nonché l’omessa e apparente motivazione su un punto determinante, con richiamo all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Il ricorrente sosteneva che l’erronea segnalazione a sofferenza lede la reputazione economica dell’imprenditore persona fisica e che la Corte d’appello avrebbe omesso di condannare la banca al risarcimento.
Il Collegio ha condiviso la proposta di inammissibilità. Il motivo, tutto incentrato sulla negligenza della condotta della banca e sugli effetti astrattamente possibili, non illustra alcunché in ordine alla violazione di legge dedotta con riguardo alle norme indicate in rubrica. Inoltre non si confronta con la ratio decidendi, che a chiare lettere precisa come, a prescindere dalla condotta illecita e persino dal nesso di causalità, non fossero state indicate né provate le circostanze di fatto asseritamente fonte del danno.
La Corte ha poi rilevato che il ricorrente invoca inammissibilmente il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a fronte di una ipotesi di doppia conforme. Sul punto richiama il principio, già affermato in giurisprudenza, secondo cui in tale ipotesi è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che sono diverse, citando Cass. n. 26934/2023.
Quanto alle spese, la Corte ha applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo definito il giudizio in conformità alla proposta dopo che la difesa del ricorrente aveva chiesto la decisione. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 27433/2023, ha qualificato la disposizione come contenente una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna, codificando una ipotesi di abuso del processo.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 348-ter c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati