Art. 639.

Art. 639.

Ricorso per consegna di cose fungibili

Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.

LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO I — Del procedimento d'ingiunzione