Regolamento CNR 2013 e “procedure in corso”: equo premio inventore al 50% (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19846 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Regolamento CNR entrato in vigore il 1.12.2013, che eleva al 50% la misura dell’equo premio spettante all’inventore, è fondato sull’art. 65 cod. prop. ind. e va interpretato secondo i criteri dell’art. 12 disp. prel. cod. civ.. L’espressione “procedure in corso relative ai Diritti di proprietà intellettuale del CNR”, contenuta nell’art. 29 del Regolamento, non opera alcuna applicazione retroattiva, ma comprende il complessivo rapporto tra lavoratore e amministrazione con riguardo all’invenzione, compresi i profili di sfruttamento economico della stessa. Ne consegue che la nuova disciplina si applica anche alle invenzioni già oggetto di brevetto al momento della sua entrata in vigore.

Il Fatto

Un ricercatore, già dipendente di un ente pubblico di ricerca in quiescenza, aveva ottenuto dal Tribunale la revoca del decreto ingiuntivo con cui l’ente gli aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di equo premio per l’inventore, oltre alla condanna dell’ente al pagamento di un importo ulteriore per il medesimo titolo. L’invenzione, un dispositivo per applicazioni di ipertermia a microonde, era stata oggetto di domanda di brevetto nazionale e internazionale depositata nei primi anni duemila e successivamente concessa in licenza esclusiva mondiale a una società.

La Corte di Appello aveva rigettato il gravame dell’ente. Ha ritenuto applicabile la previgente disciplina quanto all’invenzione, depositata prima dell’entrata in vigore dell’art. 24-bis del R.D. n. 1127 del 1939, ma ha ritenuto che il regolamento entrato in vigore il 1.12.2013, con la misura del 50%, si applicasse all’equo premio corrisposto nell’anno 2014, trattandosi di procedure in corso. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte muove dalla qualificazione del regolamento, adottato nella vigenza dell’art. 65 cod. prop. ind.: poiché esso ha fondamento normativo, va interpretato secondo le norme sull’interpretazione della legge, art. 12 disp. prel. cod. civ., come già affermato in un precedente citato dalla stessa ordinanza.

Il percorso ermeneutico segue i canoni dell’interpretazione letterale, sistematica, teleologica e storica, con ricorso all’analogia solo in via residuale, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 38596 del 2021. L’art. 1 del Regolamento dichiara di valere come disciplina dei rapporti interni tra l’ente e i suoi inventori, anche ai fini dell’art. 27, che ripartisce i proventi riconoscendo all’inventore il 50%.

Il punto decisivo è l’art. 29, comma 1. La Corte osserva che i diritti di proprietà intellettuale riguardano anche la valorizzazione della proprietà intellettuale generata all’interno dell’ente e dunque il corrispettivo dovuto all’inventore per lo sfruttamento economico dell’invenzione. L’espressione “procedure in corso”, seguita senza soluzione di continuità da “relative ai Diritti di proprietà intellettuale del CNR”, comprende quindi il complessivo rapporto tra lavoratore e amministrazione con riguardo all’invenzione.

In questa lettura non vi è alcuna applicazione retroattiva: il regolamento si limita a disciplinare per il futuro le procedure in corso, coerentemente con la disciplina primaria vigente ratione temporis. La sentenza impugnata, avendo ricompreso nelle “procedure in corso” anche l’assetto economico delle invenzioni già brevettate, ha correttamente interpretato il regolamento e si sottrae alle censure. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese; non si dà atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, stante la non debenza dello stesso da parte delle amministrazioni pubbliche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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