Art. 685.
Vendita delle cose deteriorabili
In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
LIBRO QUARTO — DEI PROCEDIMENTI SPECIALI › TITOLO I — DEI PROCEDIMENTI SOMMARI › CAPO III — Dei procedimenti cautelari