Art. 705.
Divieto di proporre giudizio petitorio
Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. ((63))
Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.
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AGGIORNAMENTO (63)
La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto".