Art. 751.

Art. 751.

Scelta dell'onorato

L'istanza per la scelta ((prevista nell'articolo 631, ultimo comma, del codice civile)) è proposta con ricorso, che deve essere notificato a colui al quale spettava il diritto di scelta e all'onerato.

La scelta è fatta dal presidente del tribunale con decreto.

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