Art. 699 c.c. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Funzione della norma

L’art. 699 c.c. chiude il segmento normativo dedicato alle sostituzioni e ai vincoli successivi, dopo la sostituzione fedecommissaria di cui agli artt. 692 e 697 c.c. e dopo il divieto di usufrutto successivo di cui all’art. 698 c.c. La sua funzione è consentire particolari destinazioni testamentarie di utilità familiare, assistenziale o di pubblica utilità, ma senza trasformarsi in una deroga generale ai limiti del sistema successorio.

La norma considera valida la disposizione testamentaria che abbia ad oggetto l’erogazione periodica, perpetua o temporanea, di somme determinate per premi di nuzialità o natalità, sussidi di avviamento a professione o arte, opere di assistenza o altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una categoria determinata o tra i discendenti di determinate famiglie, aggiungendo che tali annualità sono riscattabili secondo le norme in materia di rendita.

Norma di validazione e, insieme, di contenimento delle costruzioni elusive

Sotto il profilo della natura, la disposizione opera come norma speciale di validazione di attribuzioni periodiche destinate a finalità meritevoli, ma va letta anche come norma di chiusura e di contenimento di costruzioni elusive: il testatore non può, mediante l’etichetta di premio o assistenza, imporre al primo beneficiario un obbligo di conservare e ritrasferire i beni fuori dai casi tassativi del fedecommesso consentito. Per i premi di nuzialità, il problema decisivo non è il nomen adoperato dal testatore, ma la struttura della clausola: occorre verificare che vi sia un’utilità patrimoniale determinata o determinabile, collegata all’evento matrimonio, senza che la clausola costruisca una sequenza successiva di attribuzioni vietate o immobilizzi il bene oltre i limiti consentiti.

Il requisito della determinatezza o determinabilità

La determinatezza o almeno la determinabilità della disposizione è, in concreto, il primo banco di prova del contenzioso: finalità, importo delle somme periodiche, categoria dei beneficiari, criterio di scelta, soggetto onerato o gestore e modalità essenziali di erogazione devono poter essere ricostruiti attraverso il testo testamentario e i criteri ermeneutici generali, senza rimettere al mero arbitrio di terzi l’individuazione dell’erede, del legatario o dell’oggetto della prestazione (artt. 625, 628, 631, 1362, 1367 c.c.).

«Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base a indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l’operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall’art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria (Cass. 16079/2020).» (App. Firenze 435/2025)

Errori frequenti

  • Ritenere invalida una disposizione a favore di beneficiari non indicati nominativamente. È sufficiente che i beneficiari siano determinabili in base al contesto della scheda testamentaria e a elementi estrinseci ricostruibili con i criteri ermeneutici generali.
  • Utilizzare l’etichetta di premio di nuzialità, natalità o assistenza per mascherare un vincolo di conservazione e restituzione fuori dai casi tassativi del fedecommesso. La qualificazione formale non esclude il controllo sulla struttura sostanziale della clausola.
  • Trascurare il requisito della determinatezza o determinabilità di finalità, importo, categoria dei beneficiari e modalità di erogazione. L’assenza di questi elementi espone la disposizione a contestazioni di indeterminatezza.

Cosa fare

Va verificato che la disposizione testamentaria per premi di nuzialità, natalità, sussidi o opere di assistenza indichi con sufficiente precisione finalità, importo delle somme periodiche, categoria dei beneficiari e criterio di scelta.

Va accertato che la clausola non nasconda, sotto l’etichetta di premio o assistenza, un vincolo di conservazione e restituzione riconducibile alla sostituzione fedecommissaria fuori dai casi consentiti dall’art. 692 c.c.

Va valutata, in caso di dubbio sulla determinabilità dei beneficiari, la possibilità di ricostruirla attraverso il contesto complessivo della scheda testamentaria ed elementi estrinseci ad essa, secondo il criterio interpretativo di conservazione.

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