Art. 631 c.c. Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo
È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall’arbitrio di un terzo l’indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.
Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato.
Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.
Funzione della norma: la personalità del testamento
L’art. 631 c.c. esprime una regola di chiusura del principio di personalità del testamento: la volontà attributiva deve provenire dal testatore e non può essere sostituita dall’arbitrio del terzo. È nulla la clausola che rimetta ad altri la scelta dell’erede, la scelta del legatario o la determinazione della quota ereditaria, perché in tali ipotesi il terzo diverrebbe il vero autore della disposizione mortis causa e non un mero attuatore della volontà testamentaria.
La distinzione tra scelta arbitraria vietata e attività meramente esecutiva
Occorre distinguere tra attività dispositiva vietata e attività meramente esecutiva del terzo: ricorre la nullità quando il terzo è libero di scegliere chi debba ricevere o in quale misura debba ricevere; non ricorre, invece, quando il testatore abbia già fissato criteri oggettivi sufficienti e il terzo debba soltanto applicarli, accertare fatti, compiere operazioni materiali o svolgere una funzione tecnica o ricognitiva (Trib. Napoli 485/2025; Trib. Catania 3387/2025; Cass. 30710/2018).
L’eccezione: la scelta tra persone o enti determinati dal testatore
È valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall’onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie da lui individuate, così come è valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti parimenti determinati dal testatore: in questi casi il campo della scelta è già delimitato dal testatore, e la scelta del terzo si limita a un’opzione tra alternative predefinite, senza incidere sulla sostanza della volontà testamentaria.
L’indicazione alternativa senza indicazione di chi sceglie
Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi debba fare la scelta, questa si considera lasciata all’onerato: la norma colma così una lacuna della scheda testamentaria con una regola suppletiva, evitando che l’indeterminatezza su chi debba scegliere renda inapplicabile la disposizione.
L’impossibilità o il rifiuto di scegliere: il decreto del presidente del tribunale
Se l’onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto del presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni: la norma assicura così che la disposizione, validamente formata entro i limiti consentiti dalla legge, non resti priva di attuazione per l’inerzia o l’impedimento del soggetto chiamato a scegliere.
Errori frequenti
- Ritenere nulla ogni disposizione che coinvolga una scelta da parte di un terzo. È valida la scelta tra persone o enti già determinati dal testatore; è nulla solo la scelta rimessa all’arbitrio libero e incondizionato del terzo.
- Considerare vietata l’attività meramente esecutiva o ricognitiva del terzo. Non ricorre nullità quando il terzo si limita ad applicare criteri oggettivi già fissati dal testatore.
- Ritenere inapplicabile la disposizione quando non sia indicato chi debba scegliere tra più persone alternative. La legge colma la lacuna attribuendo la scelta all’onerato.
- Considerare caducata la disposizione quando l’onerato o il terzo non possano o non vogliano scegliere. La scelta è comunque effettuata con decreto del presidente del tribunale competente.
Cosa fare
Va verificato se il testatore abbia già delimitato il campo della scelta indicando specifiche persone, famiglie, categorie o enti, condizione che rende valida la disposizione anche se la scelta finale è rimessa a un terzo.
Va accertato se l’attività richiesta al terzo sia una scelta discrezionale vietata oppure una mera applicazione di criteri oggettivi, un accertamento di fatti o un’operazione tecnica.
In assenza di indicazione su chi debba scegliere tra più persone alternative, va applicata la regola suppletiva che attribuisce la scelta all’onerato.
Se l’onerato o il terzo non possono o non vogliono scegliere, va attivato il procedimento per ottenere il decreto del presidente del tribunale del luogo di apertura della successione.