Art. 664 c.c. Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere, la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore.

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’art. 631.

Funzione della norma

L’art. 664 c.c. governa il modo di adempimento del legato di genere, cioè del legato in cui l’oggetto è determinato per genere e non come legato di specie già individuato. L’onerato – erede onerato o, nei casi compatibili, altro soggetto gravato – deve prestare una cosa appartenente al genere indicato dal testatore, rispettando la quantità voluta e, se la qualità non è stata fissata dal testatore, senza poter offrire una cosa di qualità inferiore alla media. Il senso operativo della norma è evitare un adempimento del legato soltanto apparente o degradato, preservando l’utilità concreta del lascito per il legatario.

La distinzione tra legato di specie e legato di genere: il caso dei rapporti bancari

«Per legato si intende una disposizione testamentaria a titolo particolare in virtù della quale il testatore lega a un soggetto uno o più beni determinati (art. 588 c.c.). Sul piano dell’efficacia, i legati si distinguono in legati di specie e legati di genere: i primi hanno ad oggetto una o più cose determinate, i secondi consistono nel lascito di cose indicate per genere, qualità e quantità. Soltanto nel legato di specie l’acquisto della proprietà o altro diritto oggetto del legato avviene, ai sensi dell’art. 649, comma 2, c.c., immediatamente e per retta via al momento dell’apertura della successione. Nel legato di genere, invece, occorre distinguere il momento in cui il beneficiario acquista il diritto di credito alla prestazione (che coincide, di regola, con la delazione) dal momento in cui tale diritto trova piena soddisfazione, che necessità dell’adempimento da parte dell’onerato. L’acquisto del legato ha comunque sempre luogo ope legis dal giorno della morte del testatore, senza necessità di accettazione e salva la facoltà di rinuncia: nel legato di specie si attua il trasferimento immediato del diritto; nel legato di genere il legatario acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato, tenuto a consegnare la cosa dopo l’operazione di scelta. La Corte di Cassazione ha chiarito che la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato al legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte ha natura di legato di specie, essendo evidente l’intenzione del de cuius di attribuire non un ammontare di numerario, ma il diritto di esigere il capitale e gli interessi presenti in conto in un certo momento (Cass. 14358/2013). Il legato di somme di denaro senza indicazione di un conto specifico va invece qualificato legato di genere, con applicazione dell’art. 653 c.c. (Cass. 15661/2020).» (Trib. Napoli 2603/2025)

Un caso applicativo: legato su conti correnti, titoli e polizze

In un caso concreto, la clausola testamentaria attribuiva “tutte le somme depositate sui conti correnti, titoli, investimenti, polizze e valori mobiliari esistenti alla mia morte” a due legatarie in parti uguali. Il Tribunale ha qualificato il legato come legato di specie, poiché l’indicazione, unita alla circostanza che la testatrice intratteneva rapporti bancari presso un unico istituto di credito, lasciava desumere la volontà di attribuire il diritto di esigere il capitale e i frutti civili del deposito presente sull’unico conto corrente all’apertura della successione. Tale qualificazione comporta, ai sensi dell’art. 649, comma 2, c.c., l’immediato acquisto del bene legato senza necessità di consenso dell’erede (Trib. Napoli 2603/2025).

Per le somme di denaro in conto corrente, il legatario di credito può esigere il pagamento direttamente dalla banca, senza il consenso degli eredi, non trovando applicazione l’art. 649, comma 3, c.c., che richiede la domanda di possesso all’onerato: qui non vi è possesso in senso tecnico, ma un diritto al pagamento che entra a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento del decesso. L’obbligo dell’erede di consegnare i titoli del credito legato, ex art. 658, comma 2, c.c., non è requisito di efficacia per l’acquisto del credito, ma mezzo di prova dello stesso (Trib. Napoli 2603/2025).

Diversamente, per azioni, obbligazioni e fondi di investimento depositati o gestiti dall’istituto di credito, è stato ritenuto legittimo il rifiuto della banca di procedere alla liquidazione diretta in favore del legatario, essendo necessaria la consegna dei titoli di credito legato da parte dell’erede, o comunque la sua collaborazione per la modifica dell’intestazione o la vendita dei titoli, trattandosi di titoli di credito che richiedono tale cooperazione per l’effettività del trasferimento mortis causa (Trib. Napoli 2603/2025).

La scelta nel legato di genere

Quando la scelta spetta all’onerato, questi è obbligato a prestare cose di qualità non inferiore alla media; se però nel patrimonio ereditario vi è una sola cosa appartenente al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore. Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo, questi devono scegliere una cosa di media qualità, salvo che, trovandosi cose del genere indicato nell’eredità, il legatario possa scegliere la migliore. Se il terzo non può o non vuole scegliere, si applica il meccanismo previsto dal terzo comma dell’art. 631 c.c.

Errori frequenti

  • Qualificare come legato di genere ogni legato avente ad oggetto somme di denaro. Se la disposizione fa riferimento a un conto corrente specifico, si tratta di legato di specie, con conseguenze diverse sull’acquisto e sull’esigibilità.
  • Ritenere che l’onerato possa sempre offrire una cosa di qualità inferiore alla media nel legato di genere. La norma esclude tale possibilità, salvo che nel patrimonio ereditario vi sia una sola cosa del genere indicato.
  • Applicare allo stesso modo il regime del legato di credito su conto corrente e quello relativo a titoli, azioni o fondi di investimento. Per questi ultimi è normalmente necessaria la collaborazione dell’erede per l’effettivo trasferimento o la liquidazione, a differenza del semplice credito verso la banca.

Cosa fare

Va qualificata con precisione la disposizione avente ad oggetto somme, titoli o valori mobiliari come legato di specie o di genere, verificando l’eventuale riferimento a un rapporto bancario specifico.

Va individuato correttamente il soggetto cui spetta la scelta nel legato di genere (onerato, legatario o terzo), applicando i relativi criteri qualitativi.

Va valutata, per i legati aventi ad oggetto titoli di credito, azioni o quote di fondi, la necessità della collaborazione dell’erede per l’effettivo trasferimento, distinguendo questa ipotesi da quella del semplice credito verso un istituto bancario.

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