Inammissibili i motivi di ricorso privi di argomentazione sulle ragioni del giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20276 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è inammissibile quando si limiti a enunciare la norma asseritamente violata senza sviluppare specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie, così da prospettare una valutazione comparativa fra opposte soluzioni. Parimenti inammissibile è il motivo fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ove il ricorrente non indichi il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della sua discussione processuale e la sua decisività, nel rispetto degli artt. 366 e 369 cod. proc. civ. Il vizio deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme violate, ma con argomentazioni che ne dimostrino concretamente il contrasto.
Il Fatto
Le ricorrenti, dipendenti di una struttura sanitaria pubblica, avevano chiesto con ricorso per decreto ingiuntivo il pagamento delle somme asseritamente spettanti quale corrispettivo delle decurtazioni operate dal datore di lavoro sull’orario complessivamente attestato dal sistema marcatempo: trenta minuti per la pausa, anche se non goduta o goduta in misura minore, e dieci minuti eccedenti l’orario contrattuale.
La pretesa si fondava sull’illegittimità del regolamento aziendale accertata con sentenza passata in giudicato. Il decreto ingiuntivo, concesso in primo grado, era stato opposto dalla struttura. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ma la pronuncia era stata riformata in appello, che aveva escluso l’idoneità del giudicato a fondare la domanda. Le dipendenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui le ricorrenti contestano di aver fondato la domanda sul lavoro straordinario, che richiede autorizzazione, anziché sul tempo aggiuntivo imposto da un regolamento dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato. La sentenza impugnata, accogliendo il gravame, aveva ritenuto il precedente giudicato inidoneo a giustificare le domande monitorie, essendo stato reso fra altre parti e riguardando l’illegittimità solo astratta del regolamento, non le singole posizioni lavorative.
La Corte richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18607 del 2023, secondo cui il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronuncia impugnata. Deve inoltre prospettare le argomentazioni intese a dimostrare, mediante valutazione comparativa fra opposte soluzioni, in qual modo le affermazioni in diritto della sentenza gravata contrastino con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione della prevalente giurisprudenza di legittimità.
Nel caso concreto, il motivo è privo della necessaria indicazione delle norme di diritto violate e di una articolata argomentazione sulle ragioni giuridiche del dissenso rispetto alle soluzioni della Corte d’appello, soprattutto con riguardo al giudicato e alla sua inidoneità a esplicare effetti nel caso concreto. Il motivo insiste sulla ritenuta illegittimità del regolamento aziendale ma non si confronta con la specifica ratio decidendi della pronuncia impugnata, là dove esclude il vincolo del giudicato. Il primo motivo è pertanto inammissibile.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., dopo la modifica ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, è un vizio specifico. Il ricorrente deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività. La censura, che denuncia l’erronea interpretazione delle deduzioni difensive, non rispetta tali previsioni, perché l’asserita erronea lettura delle difese non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto storico rilevante in causa.
In conclusione il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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