Docenti di religione, reiterazione a termine e danno eurounitario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20275 del 20.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, disciplinato dalla legge n. 186 del 2003, integra abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità, per un periodo superiore a tre annualità scolastiche in mancanza dell’indizione del concorso triennale. Costituisce altresì abuso l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, purché si determini una durata complessiva dei rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con applicazione dei parametri di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, oltre al ristoro del maggior danno se provato, mentre non è riconoscibile la conversione a tempo indeterminato.

Il Fatto

Alcuni docenti di religione cattolica hanno convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione chiedendo la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine e il risarcimento del danno per abusiva reiterazione dei contratti, intercorsi per oltre un decennio.

Il Tribunale di Padova, pur rigettando la domanda di conversione, aveva accolto quella risarcitoria. La Corte d’Appello di Venezia ha riformato la decisione e ha respinto integralmente le domande, ritenendo che la legge n. 186 del 2003 fosse giustificata da ragioni obiettive, consistenti nella necessità di adeguamento continuo al numero variabile degli studenti, anche in ragione della scelta annuale degli alunni di avvalersi di quell’insegnamento. I docenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dal Ministero con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. ed è infondato. Il difetto di motivazione sul piano giuridico non è vizio utile alla cassazione, come già affermato da Cass., S.U., n. 2731 del 2017 e da Cass. n. 6145 del 2019; nel caso concreto, inoltre, la motivazione esiste ed è pienamente percepibile nella sua logica.

Il secondo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 186 del 2003 e della Direttiva 99/70/CE, recepita dal d.lgs. n. 368 del 2001, è fondato. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui, nel regime speciale di cui alla legge n. 186 del 2003, l’abuso si configura tanto nel protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche senza concorso triennale, quanto nell’utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno, quando la durata complessiva superi le tre annualità.

Il riferimento è a Cass. n. 18698 del 2022, alla cui motivazione la Corte rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., con continuità confermata da pronunce conformi, fra cui Cass. n. 6566 del 2023, Cass. n. 13638 del 2025 e Cass. n. 13640 del 2025. Da tali ipotesi di abuso sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, con i parametri dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, poi art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, oltre al maggior danno se provato, senza però conversione a tempo indeterminato.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento del terzo motivo, relativo all’appartenenza o meno dei ricorrenti al contingente del 30% dell’organico coperto solo con contratti a termine: dato non sostanzialmente disconosciuto e in sé irrilevante a fronte della plurima reiterazione di contratti a termine in contrasto con i principi eurounitari. Il giudice del rinvio deciderà sulle domande risarcitorie applicando i principi delineati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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