Esonero sanzioni civili Gestione separata tra giudicato e illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22484 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contribuzione alla Gestione separata, il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un’annualità contributiva impone al giudice di cassare la sentenza impugnata e di decidere nel merito, dichiarando la non sussistenza del debito. L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste anche in presenza di redditi inferiori a €5.000 annui, ove sia accertata l’abitualità dell’attività libero professionale. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011, nella parte in cui non esonera dal pagamento delle sanzioni civili i professionisti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, opera retroattivamente nei giudizi pendenti, con conseguente non debenza delle sanzioni stesse.

Il Fatto

Un professionista, iscritto all’albo e titolare di partita IVA, impugnava l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, contestando la debenza della contribuzione e delle sanzioni civili per gli anni 2008 e 2009. La Corte d’appello rigettava la domanda, ritenendo la prescrizione non maturata e sussistente l’obbligo contributivo per l’esercizio abituale dell’attività.

Avverso la decisione il ricorrente proponeva tre motivi di ricorso per cassazione, tra cui la mancata pronuncia sull’illegittimità delle sanzioni civili alla luce della sentenza della Corte Costituzionale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione rileva che, nel frattempo, è sceso il giudicato esterno sulla non debenza della contribuzione per l’anno 2009, come emerge dall’ordinanza n. 35118/24 resa tra le stesse parti. Per tale annualità la sentenza va cassata con decisione nel merito e declaratoria di insussistenza del debito contributivo.

Quanto all’anno 2008, i primi due motivi sono infondati. Il dies a quo della prescrizione decorre dal termine fissato per il pagamento dai d.P.C.m. del 4.6.2009 e 10.6.2010, applicabile anche ai contribuenti attratti al regime dei minimi. L’accertamento dell’abitualità dell’attività, fondato su indici quali l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e la dichiarazione dei redditi nel quadro dedicato al lavoro autonomo, integra un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Risulta invece fondato il terzo motivo. La sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede l’esonero dalle sanzioni civili per gli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Trattandosi di annualità anteriore all’entrata in vigore della norma, la declaratoria opera retroattivamente e comporta la non debenza delle sanzioni.

La Corte accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento di contributi e sanzioni per l’anno 2009, nonché delle sanzioni civili relative all’anno 2008, compensando le spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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