Accesso difensivo del datore di lavoro agli atti ispettivi INAIL su malattia professionale (TAR Lombardia n. 2874 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo ex art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, il datore di lavoro ha diritto di prendere visione ed estrarre copia dei verbali ispettivi e degli atti istruttori posti a fondamento del riconoscimento di una malattia professionale, ancorché contengano dati idonei a rivelare lo stato di salute del lavoratore, quando l’ostensione sia strettamente indispensabile per la difesa dei propri interessi giuridici avverso il provvedimento di oscillazione del tasso medio INAIL. La natura ispettiva degli atti e le clausole regolamentari che ne prevedono la sottrazione all’accesso non prevalgono sul diritto di difesa, che ha copertura costituzionale ex art. 24 Cost. e costituisce situazione giuridica di rango non inferiore al diritto alla riservatezza. L’amministrazione e il giudice dell’accesso non devono svolgere alcuna valutazione sull’ammissibilità o decisività del documento nel giudizio di merito, salvo l’ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso.
Il Fatto
La società ricorrente, a seguito della comunicazione INAIL del 3 dicembre 2025 recante l’applicazione provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico per l’anno 2026, aveva proposto opposizione amministrativa ex artt. 2-4 d.P.R. n. 314/2001, contestando la qualificazione di un evento come malattia professionale e la sua incidenza sul calcolo del tasso. Con istanza del 14 gennaio 2026, la società aveva chiesto l’accesso all’intera documentazione istruttoria — verbali ispettivi, audizioni, perizia medico-legale e provvedimento liquidatorio — relativa al riconoscimento della malattia professionale in favore di una dipendente.
L’INAIL aveva rigettato l’istanza richiamando il precedente diniego e assumendo che gli accertamenti ispettivi rientrassero tra i documenti sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 15 del Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso. La società ha quindi impugnato il diniego dinanzi al TAR, deducendo la lesione del proprio diritto di difesa nell’ambito del procedimento di opposizione amministrativa e dei successivi giudizi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente al provvedimento liquidatorio e alla correlata relazione medica, in quanto la controinteressata aveva depositato in giudizio tale documentazione, ormai acquisita alla conoscenza della ricorrente. Permaneva invece l’interesse alla decisione con riferimento ai verbali e agli atti ispettivi posti a fondamento del riconoscimento della malattia professionale.
Nel merito, il TAR ha ricordato che l’accesso documentale costituisce principio generale dell’attività amministrativa e che il diniego rappresenta l’eccezione, ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 3, legge n. 241/1990. L’art. 24, comma 7, della medesima legge garantisce il c.d. accesso difensivo ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici; l’art. 60, d.lgs. n. 196/2003 consente il trattamento dei dati relativi alla salute quando la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato.
Richiamando i principi fissati dall’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, il Collegio ha escluso che sia sufficiente un generico riferimento a esigenze probatorie e difensive, imponendo un rigoroso vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra documentazione richiesta e situazione finale da tutelare. Nel caso di specie, tale nesso sussiste: la società è portatrice di un interesse diretto e attuale, avendo rappresentato che la documentazione è finalizzata all’esercizio del diritto di difesa avverso l’aumento del premio conseguente al riconoscimento della malattia professionale.
Il TAR ha condiviso l’orientamento di recente giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro ha diritto di accedere alla documentazione relativa al riconoscimento di una malattia professionale, compresi i dati sanitari del lavoratore, quando la conoscenza sia strettamente indispensabile per l’esercizio del diritto di difesa rispetto alle conseguenze economiche del provvedimento INAIL. Ha inoltre affermato che la natura ispettiva degli atti non è di per sé sufficiente a escluderne l’accessibilità: l’interesse alla difesa prevale rispetto alle finalità delle disposizioni regolamentari interne che sottraggono taluni documenti all’accesso per tutelare la riservatezza dei lavoratori, quando sia ravvisabile, quantomeno in astratto, l’utilità che il richiedente intende trarre dall’acquisizione documentale. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento del diniego e ordine all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti nel termine di trenta giorni.
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Nota della Redazione
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