Notifica appello proposta con consegna all’ufficiale postale e tempestività (Cass. civ. Sez. V n. 21116 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai fini della tempestività dell’appello, la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale postale o giudiziario, e non in quello della ricezione da parte del destinatario. L’art. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 va letto alla luce della Corte cost. n. 477 del 2002 e della Corte cost. n. 28 del 2004. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre quando la svista riguarda il fatto probatorio in sé, è censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, e non soltanto con la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro ed ipocatastali, riferito alla vendita di un terreno a destinazione urbanistica residenziale di espansione, contestando la comparazione operata dall’Ufficio con un suolo ritenuto similare.

La CTP di Vibo Valentia rigettava il ricorso. Proposto appello, la CTR della Calabria lo dichiarava inammissibile per tardività, fissando il deposito della sentenza di primo grado al 13.2.2014 e la scadenza del termine al 29.9.2014, mentre la notifica era intervenuta il 2.10.2014. Il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 16, comma 5, d.lgs. n. 546/1992 e 140 c.p.c., sotto un duplice profilo: l’errore sulla data di deposito della sentenza di primo grado e l’individuazione del momento di perfezionamento della notifica. La Corte lo ritiene fondato.

Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto solo se ne ricorrono i presupposti; quando invece il fatto probatorio è stato punto controverso e il travisamento riflette la lettura prospettata da una parte, il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c. (Sez. U n. 5792 del 2024). Nel caso concreto la CTR è incorsa in una evidente svista sulla data di pubblicazione, indicata nel 13.2.2014 anziché nel 17.2.2014: ne deriva che il termine per l’appello scadeva il 2.10.2014 e non il 29.9.2014.

Sul secondo profilo la Corte ribadisce che la prova della tempestività esige la presentazione dell’atto all’ufficio postale entro il termine (Sez. V n. 18551 del 2010). Dopo la Corte cost. n. 477 del 2002 e la Corte cost. n. 28 del 2004, la notificazione si perfeziona, per il notificante, con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, senza necessità della ricevuta di cui all’art. 109 d.P.R. n. 1229/1959 (Sez. L n. 11024 del 2007). L’appello, consegnato all’ufficiale postale il 30.9.2014, è dunque tempestivo.

Il secondo motivo, sulla mancata segnalazione alle parti della questione rilevata d’ufficio, resta assorbito. La Corte osserva che l’omessa attivazione del contraddittorio ex art. 101, secondo comma, c.p.c. non determina nullità della sentenza, salvo che l’errore non sia in concreto realizzato (Sez. I n. 16049 del 2018). Il terzo motivo, sul giudicato esterno, e le ulteriori censure non sono esaminabili, perché il giudice di merito non si è pronunciato su di esse e vanno rimesse al giudice di rinvio (Sez. V n. 23558 del 2014; Sez. I n. 19442 del 2022).

La sentenza è pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione.

Nota della Redazione

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