TARI, riduzione per stagionalità subordinata alla denuncia al Comune (Cass. civ. Sez. V n. 20587 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la riduzione della parte variabile del tributo per stagionalità dell’attività presuppone la denuncia originaria o di variazione che il contribuente deve presentare al Comune sui modelli predisposti dall’ente. Tale onere non è surrogabile dalla prova documentale o peritale offerta per la prima volta nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo. L’obbligo di denuncia assolve la doppia esigenza di determinare il dovuto del singolo e di assicurare l’ordinata acquisizione dei dati per il calcolo presuntivo del tributo, presidiato dalla presunzione iuris tantum di produttività delle aree e dei locali occupati. Ne consegue che il contribuente può dimostrare in giudizio i presupposti dell’esclusione o della riduzione solo se abbia regolarmente denunciato le relative condizioni e l’ente, senza svolgere il controllo, abbia applicato la tariffa piena.
Il Fatto
Una società titolare di due strutture alberghiere impugnava l’avviso di pagamento della TARI per l’anno 2021, chiedendo la riduzione del 50% della parte variabile del tributo in ragione della stagionalità dell’attività. La commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello, rilevando il mancato assolvimento dell’onere di informazione e di prova a carico della contribuente.
La società ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, il difetto di motivazione dell’atto impositivo quanto alla quota variabile, l’erronea esclusione della riduzione per stagionalità e la violazione del giudicato esterno relativo alle annualità 2018 e 2019. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il giudice di appello aveva esposto le ragioni del rigetto, ancorandole all’assenza di una licenza stagionale e alla natura soggettiva delle scelte imprenditoriali: la mancata considerazione della perizia sui consumi energetici non integra quindi il vizio dedotto.
Quanto alla motivazione dell’atto impositivo, la Corte ricostruisce il sistema dell’art. 1, comma 652, legge n. 147 del 2013 e dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999. La possibilità di commisurare la parte variabile alla quantità effettivamente conferita è condizionata alla concreta realizzazione del sistema di misurazione; in difetto, opera il criterio presuntivo basato sul prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di produzione. Indicare superfici e tariffa applicata è dunque sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale, trattandosi degli elementi del calcolo presuntivo, e le delibere tariffarie sono soggette a pubblicità legale.
Il nucleo del provvedimento riguarda la stagionalità. La Corte ricorda che, già in tema di TARSU, il carattere stagionale dell’uso dei locali deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o di variazione, non potendosi far valere la circostanza per la prima volta nel giudizio di impugnazione (Cass. Sez. V n. 14037 del 2019; Cass. Sez. V n. 31460 del 2019). L’obbligo di denuncia, sanzionato dall’art. 76 d.lgs. n. 507 del 1993, è funzionale al controllo dell’ente e alla determinazione della tassa applicabile: la riduzione non può che conseguire alla formale comunicazione delle condizioni che la giustificano.
Un solo caso consente di provare in giudizio i presupposti della riduzione: quando il contribuente abbia regolarmente denunciato le condizioni e il Comune, senza effettuare il controllo, abbia calcolato il tributo per l’intero. Nel caso esaminato la denuncia mancava, con conseguente inconferenza della perizia prodotta.
Infine, sul giudicato esterno, la Corte richiama Sezioni Unite n. 13916 del 2006 e Cass. Sez. V n. 2305 del 2024: l’accertamento sulla riduzione del tributo è elemento privo di durevolezza, suscettibile di variazioni da un periodo all’altro, sicché non è invocabile il giudicato relativo ad altre annualità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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