Responsabilità ex art. 38 cod. civ. e gestione dell’associazione non riconosciuta (Cass. civ. Sez. V n. 21246 del 24.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso nei confronti di un’associazione non riconosciuta e di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., non si determina un’ipotesi di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, poiché, vertendosi in tema di obbligazione solidale dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti ancorché connessi, restando sempre possibile la scissione del rapporto processuale. La responsabilità solidale del gestore dell’associazione non riconosciuta prescinde dalla sola carica formale di legale rappresentante e può fondarsi sugli atti di gestione effettivamente compiuti, anche dopo la cessazione dall’incarico. La giurisprudenza sull’imputazione per trasparenza del reddito delle società di persone non è estensibile alle associazioni non riconosciute.

Il Fatto

La vicenda trae origine da tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, emessi per la mancata presentazione della dichiarazione annuale da parte di un’associazione sportiva non riconosciuta, con conseguente rideterminazione induttiva dei ricavi. Il coobbligato, chiamato in causa quale soggetto che aveva agito in nome e per conto dell’ente, impugnava gli atti impositivi.

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto i ricorsi del coobbligato; la Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’associazione e accolto parzialmente quello del coobbligato, escludendo la responsabilità per il 2008 e il 2009 per difetto di elementi indiziari e confermandola per il 2010. Entrambe le parti ricorrevano in cassazione.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esclude ogni vizio di contraddittorio: l’associazione era stata parte nel giudizio di secondo grado, e trattandosi di cause scindibili non sussiste l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di chi, non avendo impugnato la statuizione sulla propria inammissibilità, ha visto venir meno il proprio interesse. Richiama sul punto Cass. S.U. n. 11676 del 2024.

Quanto al primo motivo del ricorso principale, che invocava il litisconsorzio necessario tra associazione e associati sulla base dell’art. 5 del TUIR, la Corte lo ritiene infondato. Ribadisce il principio per cui tra associazione non riconosciuta e chi ha agito in suo nome non si configura litisconsorzio necessario, richiamando Cass. n. 4065 del 2024 e, in materia tributaria, Cass. n. 8623 del 2012. La giurisprudenza sulle società di persone non è applicabile: nelle associazioni non riconosciute manca l’imputazione per trasparenza e l’art. 38 cod. civ. prevede solo una responsabilità solidale a tutela dei creditori.

Il secondo motivo del ricorso principale, con cui si contestava la responsabilità per il 2010 per intervenuta cessazione dalla carica, è dichiarato inammissibile. La ratio decidendi della sentenza impugnata non si fonda sulla qualifica formale, ma sull’attività gestoria: la responsabilità è contestata in ragione degli atti di gestione compiuti, indipendentemente dalla carica. Il principio di Cass. n. 4309 del 2021 opera solo quando la responsabilità sia imputata per la sola carica formale.

Quanto agli anni 2008 e 2009, la Corte rileva che il ricorrente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, i motivi del ricorso incidentale dell’Amministrazione finanziaria sono dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorrente principale è condannato alle spese del procedimento relativo all’anno 2010.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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