Evizione e giudicato ammettono domanda successiva al danno (Cass. civ. Sez. II n. 21940 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rigetto di una domanda risarcitoria fondato sulla non attualità del danno non è idoneo a precludere la proposizione di una nuova domanda, una volta che il pregiudizio si sia concretizzato. Il giudicato formatosi su una pronuncia che ha escluso la risarcibilità per mancanza di danno attuale non copre la domanda successiva che faccia valere il medesimo pregiudizio divenuto attuale. Al divieto di frazionamento del credito non consegue l’improponibilità della domanda proposta separatamente, ma unicamente effetti sulla ripartizione delle spese processuali, quando non sia altrimenti possibile far valere il credito.
Il Fatto
Nel 1988 l’acquirente ha comprato un appartamento con atto nel quale la venditrice garantiva la libertà dell’immobile da pesi e oneri ipotecari pregiudizievoli. L’anno successivo una banca ha notificato un atto di precetto in relazione ai ratei di mutuo non pagati dalla venditrice, assistiti da garanzia ipotecaria sull’immobile acquistato. L’acquirente ha convenuto in giudizio venditrice e notaio per il risarcimento, ma la domanda è stata respinta nei primi due gradi e la pronuncia è stata confermata da questa Corte, sul rilievo che l’evizione non si era ancora verificata e che il danno da esistenza dell’ipoteca era solo eventuale.
Nel 2002 la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita forzata dell’immobile. L’acquirente ha quindi introdotto un nuovo processo per il risarcimento del danno da evizione. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno rigettato la domanda, ritenendola coperta dal giudicato esterno sulla precedente pronuncia e inammissibile per violazione del principio di infrazionabilità del giudizio risarcitorio. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto i primi due motivi, dichiarando assorbito il terzo. Il punto di partenza è la ricostruzione dei due giudizi: nel primo la domanda era stata rigettata perché il danno fatto valere non era attuale; la pronuncia del 2010 aveva poi superato quell’orientamento, affermando la proponibilità della domanda anche in presenza del solo rischio concreto di pregiudizio, quando l’effettiva diminuzione patrimoniale ne costituisca il naturale sviluppo.
Da qui il primo passaggio argomentativo: il rigetto della prima domanda era basato sulla non attualità del danno. Ciò non escludeva affatto la proponibilità della domanda una volta che il danno fosse divenuto attuale. Tale conclusione comporta l’ammissibilità della domanda proposta dopo che l’acquirente aveva subito l’evizione dell’immobile. La Corte d’appello, nel dedurre dal rigetto l’inammissibilità della seconda domanda, non ha considerato che il giudicato di rigetto copriva solo il profilo della non attualità, e non il diritto fatto valere in sé.
Il secondo passaggio riguarda l’infrazionabilità del credito. La Corte ne ha dichiarato l’inconferenza: quel principio impone di far valere i crediti maturati in relazione a un rapporto unitario, mentre nel caso di specie si è trattato di un credito che è stato fatto valere ed è stato ritenuto non attuale, e dunque non azionabile nel processo.
La Corte ha aggiunto un argomento ulteriore. Anche ammesso di voler applicare il principio di non frazionamento, la conseguenza della proposizione separata del credito non è l’improponibilità della domanda quando non sia altrimenti possibile far valere il credito. Il frazionamento rileva unicamente in relazione alla ripartizione delle spese processuali, come chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 7299/2025.
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma. Il principio che emerge è netto: distinzione tra pericolo di danno e pericolo che determina un danno attuale, con la conseguenza che solo il secondo giustifica la tutela risarcitoria, ma il primo non preclude la domanda successiva quando il pregiudizio si concretizza.
Nota della Redazione
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