Motivazione apparente del giudice di pace sulla convalida del trattenimento dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 11542 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice di pace convalida il trattenimento dello straniero è affetto da nullità per motivazione apparente quando, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e si limiti a richiamare i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998, senza esaminare le difese del ricorrente né le argomentazioni dell’amministrazione. Il vizio è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., poiché si traduce in violazione dell’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone la convalida con decreto motivato in ossequio al minimo costituzionale della motivazione. Una volta scaduti i termini, il trattenimento non può più essere prorogato: il provvedimento va cassato senza rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, era stato sbarcato in Italia a seguito di soccorso in mare operato da un mezzo della marina militare al largo delle coste siciliane. Successivamente veniva condotto presso gli uffici della Questura, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essere entrato nel territorio nazionale “sottraendosi ai controlli di frontiera”, unitamente al contestuale provvedimento di trattenimento.

Il giudice di pace convalidava il trattenimento. Avverso tale provvedimento lo straniero proponeva ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, lamentando la violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 111, comma 6, Cost., nonché la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto. L’amministrazione non si costituiva.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È pertanto deducibile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza stessa della motivazione, purché il vizio emerga dal testo del provvedimento impugnato.

Tale vizio si configura in presenza di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. n. 8053/2014.

Nel caso esaminato ricorre il vizio di motivazione apparente, perché il giudice di pace si è limitato a una motivazione stereotipata e apodittica, con cui ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 senza alcuna disamina delle difese del ricorrente e senza esplicitare le ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura. Il provvedimento viola così l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che impone la convalida con decreto motivato, come affermato da una serie di precedenti conformi (Cass. n. 18227/2022; Cass. n. 18937/2022; Cass. n. 2826/2023; Cass. n. 9068/2023; Cass. n. 13324/2023).

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato è cassato senza rinvio, poiché il trattenimento non è stato validamente prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti. Quanto alle spese, la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato e la dichiarazione di antistatarietà del difensore non costituisce rinuncia implicita al beneficio: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, con istanza al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in ipotesi di cassazione senza rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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