Opposizioni esecutive esenti dalla sospensione feriale anche in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 8692 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opposizioni esecutive non soggiacciono alla sospensione feriale dei termini in relazione all’intero corso del giudizio, in ogni stato e grado, comprese le impugnazioni. Ne deriva che il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza che ha definito una controversia qualificata come opposizione agli atti esecutivi è soggetto al termine di venti giorni dalla notifica, a pena di improcedibilità. In forza del principio dell’apparenza, la qualificazione dell’azione operata dal giudice a quo identifica il mezzo di impugnazione e il relativo regime. L’omesso o tardivo deposito del ricorso nel termine di cui all’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto innanzi al giudice di pace opposizione avverso una cartella di pagamento, ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo acquisito motu proprio. Il giudizio si era svolto in contraddittorio con l’ente creditore e con l’agente della riscossione ed era stato definito, in entrambi i gradi di merito, con il rigetto della domanda dell’opponente.
Avverso la sentenza del Tribunale la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’agente della riscossione ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale; l’ente creditore non ha svolto difese in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo l’esame dei motivi, emergendo con evidenza l’improcedibilità del ricorso. La sentenza impugnata ha definito una controversia espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
In applicazione del principio dell’apparenza, la qualificazione dell’azione compiuta dal giudice a quo vale a identificare il mezzo di impugnazione esperibile e il regime a esso applicabile, compreso quello della sospensione feriale, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità in tema di opposizioni esecutive.
Il ricorso, notificato a mezzo PEC il 3 agosto 2022, è stato iscritto a ruolo soltanto il 20 settembre 2022, oltre il termine di venti giorni previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. Non può tenersi conto della sospensione feriale dei termini: in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e degli artt. 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, le opposizioni esecutive non vi soggiacciono in ogni loro stato e grado, incluse le impugnazioni.
Per fermo indirizzo della Corte, l’omesso o tardivo deposito del ricorso oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica comporta l’improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente: il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., concerne l’inosservanza di forme in senso stretto e non i termini perentori. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
Quanto alle spese, la Corte non ha pronunciato condanna della ricorrente soccombente: alla mera costituzione dell’agente della riscossione, con atto privo di argomentazioni difensive e unicamente finalizzato alla partecipazione alla discussione orale, non ha fatto seguito alcuna attività processuale. È stata infine data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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