C.t.u. sottratta alla disponibilità delle parti e sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. I n. 22157 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova in senso proprio, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui spetta il potere discrezionale di disporne la nomina. La scelta di non dar corso alla consulenza è sindacabile in cassazione sul versante motivazionale, ma nei limiti della riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. operata dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. Sono inammissibili le censure prive di specifica attinenza al decisum, che non si confrontino con le ragioni effettivamente svolte dal giudice del merito.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva accolto solo parzialmente il loro gravame, limitatamente al capo sulle spese processuali. La controversia riguarda rapporti bancari: nel merito il giudice distrettuale aveva respinto le doglianze relative all’addebito di interessi, anche asseritamente usurari, e alle commissioni applicate.
Il ricorso, affidato a un unico motivo, censura la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 61 cod. proc. civ., dolendosi della mancata nomina del c.t.u. contabile. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; i ricorrenti hanno chiesto la decisione della causa. Il ricorso non è stato resistito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto condivisibili le argomentazioni della proposta, che muovono da un principio consolidato: la consulenza tecnica d’ufficio non è prova in senso proprio, ma mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al potere discrezionale del giudice. Il diniego di nomina dell’ausiliario è dunque censurabile, ma solo entro limiti precisi.
La Corte di appello aveva spiegato che non sussisteva spazio per una consulenza contabile, non essendo emerse illiceità nelle condizioni applicate ai rapporti bancari e non risultando contestazioni sugli errori di calcolo rispettose del disposto dell’art. 1832 cod. civ.. Su questo punto i ricorrenti non si erano confrontati con le ragioni del giudice distrettuale.
Il provvedimento richiama quindi i canoni interpretativi fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014: dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante e che risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La motivazione impugnata, osserva la Corte, si colloca oltre quella soglia.
Da qui la inammissibilità delle censure che, disinteressandosi dei rilievi del giudice del merito, non presentano specifica attinenza al decisum. Il ricorso è stato respinto. Non essendovi stata resistenza, non si è provveduto sulle spese; è stata applicata la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., con pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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