Assegno non trasferibile con clausola per conoscenza e garanzia responsabilità paritaria banche (Cass. civ. Sez. I n. 19815 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La clausola «per conoscenza e garanzia» apposta su un assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità non è scriminante e non esime la banca trattaria dagli obblighi di diligenza. Il regime dell’art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933 trasforma il titolo in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione della circolazione cartolare e della cessione ordinaria, salva la girata a un banchiere per il solo incasso. L’impiego anomalo di quella clausola con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore è illegittimo e determina responsabilità risarcitoria della banca negoziatrice, congiuntamente a quella della banca trattaria. La comparazione delle condotte ha rilievo nella graduazione delle incidenze causali, senza che la clausola possa scriminare il pagamento eseguito a persona diversa dal prenditore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva emesso due assegni bancari di euro 75.000,00 ciascuno, all’ordine «mio proprio» e muniti di clausola di non trasferibilità, consegnandoli a un terzo perché li versasse su un conto corrente a sé intestato acceso presso la banca poi incorporata nella controricorrente. Il terzo incassò direttamente gli assegni presso la banca negoziatrice, facendovi apporre la dicitura «per conoscenza e garanzia».

Il prenditore ottenne decreto ingiuntivo, in solido, contro la banca trattaria e quella negoziatrice. Entrambe proposero opposizione, poi riunita. Il tribunale riconobbe la responsabilità solidale delle due banche; la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza depositata il 30 ottobre 2020, rigettò sia l’appello principale della banca trattaria sia quello incidentale della banca negoziatrice. La banca trattaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice di merito ha accertato in fatto che gli assegni, non contraffatti né alterati, recavano firma di traenza conforme allo specimen e ordine di pagamento in favore del solo prenditore, e che la clausola «per conoscenza e garanzia» fu apposta in senso longitudinale dal terzo, che poi incassò le somme.

La Corte conferma la ricostruzione dell’istituto. La clausola di intrasferibilità trasforma il titolo in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione della circolazione cartolare e della cessione ordinaria; unica deroga è la girata a un banchiere per il solo incasso, che non può essere ulteriormente girato. L’inserimento nella circolazione della clausola «per conoscenza e garanzia» con funzione di girata piena in favore del sottoscrittore viola quella disciplina.

La clausola, nell’uso anomalo, non costituisce girata né procura extracartolare per l’incasso: l’art. 43 vieta non solo cessione e girata se non a un banchiere per l’incasso, ma anche il pagamento se non al prenditore. Il sottoscrittore assume solo un’obbligazione di garanzia circa l’identità del beneficiario, senza esonerare la banca dall’obbligo di accertare l’identità del destinatario e di disporre il pagamento nei suoi confronti.

Quanto alla banca trattaria, la Corte reputa il ragionamento della Corte territoriale conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata, secondo cui l’apposizione della clausola è motivo di allarme, non elemento tranquillizzante: l’ambigua funzione della clausola consente di prefigurare che il pagamento sia stato eseguito a persona diversa dal legittimo beneficiario. Il rilevante importo dei titoli imponeva verifiche presso la banca negoziatrice.

Riguardo al secondo motivo, la Corte ritiene infondata la censura sulla graduazione delle responsabilità. Il giudice di merito ha accertato la corresponsabilità paritaria delle due banche, equiparando sotto il profilo causale l’omesso controllo in stanza di compensazione della trattaria e la condotta della negoziatrice. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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