Buoni postali serie Q/P, prevale la tabella stampigliata sul titolo (Cass. civ. Sez. I n. 22209 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, senza limitarsi a una parte soltanto di essa. Per i buoni postali della serie «Q/P», l’indicazione di rendimenti relativi alla serie «P» per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo quando sul buono sia stampigliata una tabella sostitutiva di quella della serie «P». In presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono di nuova emissione riconducibile all’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, opera un’integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del medesimo articolo. La regola dell’art. 1366 cod. civ. impone di analizzare le espressioni usate dalle parti stabilendo il significato obiettivo sul quale le stesse potevano e dovevano fare ragionevole affidamento.

Il Fatto

Il titolare di un buono postale fruttifero della serie «Q/P», sottoscritto nel 1987 e riscosso nel 2018, otteneva dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società postale per la differenza di rimborso, pari a poco più di settecento euro. La società proponeva opposizione, respinta, e poi appello davanti al Tribunale, anch’esso rigettato.

Il giudice di appello aveva ritenuto che la discrasia tra le condizioni riportate sul titolo e la normativa di riferimento antecedente all’emissione dovesse risolversi in favore del dato letterale, non potendo il risparmiatore rappresentarsi condizioni diverse da quelle rese note. La società postale ricorre per cassazione con tre motivi; il risparmiatore non resiste.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente perché vertenti sulle condizioni di rimborso dei buoni della serie «Q/P», sono fondati. La pronuncia impugnata si infrange contro la compatta giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte con le ordinanze del febbraio 2022 e del gennaio 2023 e ribadita, a seguito di pubblica udienza, da una decisione del luglio 2023 che ha enunciato i principi di diritto posti a base della presente ordinanza.

La Corte sottolinea che negare rilievo all’elemento letterale rappresentato dalla stampigliatura dei rendimenti relativi all’ultimo decennio non equivale a dare ingresso a un’interpretazione contraria a buona fede. Il dato testuale va sempre riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui l’art. 1366 cod. civ., che impone di accertare il significato obiettivo sul quale le parti potevano e dovevano fare ragionevole affidamento, non potendosi ricavare l’affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio.

Non è concludente il richiamo del Tribunale alla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007 sulla prevalenza delle condizioni di rimborso trascritte nel titolo su quelle del decreto ministeriale. La Corte rimarca la profonda diversità tra le fattispecie: in quel precedente si delineava un termine di scadenza del rimborso anticipato difforme da quello indicato nei titoli, con moduli già stampati e l’esigenza di una stampigliatura di sigla diversa e dell’espressa menzione del nuovo termine. Le Sezioni Unite valorizzarono l’art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156 del 1973, che impone di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni.

Nel caso in esame non si controverte della presenza di una tabella e del suo radicale contrasto con il decreto ministeriale, ma di una previsione ricavata da una tabella che sul titolo risulta sostituita da altra tabella. Viene in questione il significato da accordare a indicazioni presenti nel contesto del buono, relative agli interessi dovuti dal ventunesimo al trentesimo anno. Non vi è ragione di discostarsi dalla giurisprudenza richiamata, ribadita da decisioni recentissime.

La sentenza è dunque cassata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il decreto ingiuntivo è revocato. Le spese del giudizio di merito e di legittimità sono compensate per l’intero, essendosi la giurisprudenza di legittimità formata in epoca successiva alla proposizione del ricorso monitorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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