Indennità aggiuntiva ex AAMS anche per il servizio temporaneo presso l’ETI (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14303 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze e applicato temporaneamente presso l’ETI ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, che non sia transitato in via definitiva nei ruoli di quest’ultimo ente, ha diritto all’indennità aggiuntiva prevista dall’art. 4, comma 1, d.P.R. n. 1034 del 1984 anche per il periodo di servizio prestato presso l’ETI, computabile ex art. 6 del medesimo d.P.R. I dipendenti ex AAMS transitati in via definitiva all’ETI, invece, non hanno diritto a tale indennità per il periodo di lavoro svolto presso l’ente, poiché dopo il trasferimento il rapporto di impiego e di servizio è intercorso solo con l’ETI.
Il Fatto
Il Fondo di Previdenza per il personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un ex dipendente AAMS per un importo di € 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio, poi revocato dal Tribunale di Foggia con sentenza del 20 aprile 2018 su opposizione del Fondo stesso.
Il lavoratore propose appello e la Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 190/2021, lo accolse, rigettando l’opposizione originaria. Il Fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998 e dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, sostenendo che il lavoratore fosse stato trasferito, e non solo distaccato, presso l’ETI.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama quattro ordinanze della Sezione 6-L (nn. 35097, 29289, 29270 e 29269 del 2022) emesse su contenziosi analoghi. In quei giudizi era stata discussa solo la questione dell’accertamento del trasferimento del lavoratore presso l’ETI, ritenuta inammissibile per difetto di argomentazione circa l’inidoneità dei documenti valutati dalla corte territoriale. Questo Collegio ritiene parimenti inammissibile la contestazione della ricostruzione in fatto: la Corte territoriale ha accertato con accertamento di merito non più contestabile che il dipendente non si era mai trasferito all’ETI.
Diversamente dai precedenti, vanno però affrontati i profili di diritto relativi al regolamento del Fondo, approvato con d.P.R. n. 1034 del 1984, e al d.lgs. n. 283 del 1998. Il Fondo è stato istituito dall’art. 1 del d.P.R. n. 211 del 1981 e l’indennità in questione ha natura di trattamento di fine rapporto, corrisposta agli iscritti che cessino di appartenere al personale del Ministero delle Finanze, oggi MEF.
La Corte distingue due categorie di ex dipendenti AAMS che hanno svolto attività presso l’ETI: il primo gruppo è transitato nei ruoli ETI a titolo definitivo e rientra nell’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998; il secondo è stato assegnato temporaneamente senza entrare in tali ruoli. Il controricorrente appartiene a questo secondo gruppo, essendo stato cancellato dal ruolo provvisorio del MEF solo dopo l’inquadramento nel ruolo del Ministero dell’Istruzione ex art. 9, comma 25, d.l. n. 78 del 2010.
Ai fini dell’art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, la Corte valorizza l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001, che pone gli oneri economici delle prestazioni rese presso altre amministrazioni a carico dell’amministrazione di appartenenza. Il servizio reso presso l’ETI dal personale ex AAMS mai transitato definitivamente è quindi valido ai fini dell’indennità aggiuntiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese liquidate in € 2.500,00 per compenso oltre € 200,00 per esborsi.
Nota della Redazione
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