Rinotifica dell’appello identico non consuma il diritto d’impugnazione (Cass. civ. Sez. I n. 22210 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di impugnazione si consuma soltanto a seguito di una pronuncia di improcedibilità o di inammissibilità del gravame precedentemente proposto. In mancanza di tale declaratoria, è ammissibile la proposizione di una seconda impugnazione, anche di contenuto identico alla prima, purché tempestiva. La rinotifica del medesimo atto di appello, non seguita dall’iscrizione della causa a ruolo, non integra una fattispecie diversa dalla riproposizione del gravame e non preclude quindi la validità della nuova notificazione, sempre che il termine non sia decorso.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di appello avverso una sentenza del Giudice di pace di Arienzo, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto da una società. Il giudice ha rilevato che, dopo una prima notifica a mezzo PEC dell’atto di appello, non era seguita la costituzione in giudizio; la società aveva quindi provveduto a una seconda notifica del medesimo atto, costituendosi successivamente.
Secondo il Tribunale, il termine per la costituzione decorreva dalla prima notifica, non essendo applicabile il principio che consente alla parte costituitasi tardivamente di proporre una seconda impugnazione. Il giudice ha ritenuto che la mera rinotifica della medesima impugnazione, identica anche nella data di prima udienza, non potesse beneficiare di tale regola, riservata alla proposizione di un secondo gravame di contenuto diverso.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c., sostenendo che, finché non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, la mera pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione della stessa o la proposizione di una seconda impugnazione di contenuto identico o diverso.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama l’insegnamento tratto dall’art. 358 c.p.c., secondo cui il diritto di impugnazione si consuma solo dopo una pronuncia di improcedibilità o inammissibilità. In mancanza di tale declaratoria, è consentita la proposizione di un’impugnazione di contenuto anche identico, in sostituzione della precedente. La notifica della citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo non consuma dunque il potere di impugnazione.
Il Collegio richiama i precedenti che consolidano tale indirizzo, tra cui Cass. n. 3466 del 1981, Cass. n. 5577 del 1984, Cass. n. 643 del 1998, Cass. n. 20912 del 2005, Cass. n. 10099 del 2007 e Cass. n. 22957 del 2010, tutti nel senso dell’ammissibilità della nuova impugnazione in assenza di declaratoria di improcedibilità o inammissibilità della prima.
La Corte esamina poi l’indirizzo espresso da Cass. n. 2165 del 2016, secondo cui è incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione. Rileva tuttavia che la «mera rinotifica della medesima impugnazione» altro non è che la proposizione di un’impugnazione identica alla precedente, tanto più in una situazione segnata dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al giudice di appello a seguito della prima notifica. L’art. 358 c.p.c. non limita la riproposizione dell’appello al caso di secondo gravame di contenuto diverso.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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