Mansioni superiori nel pubblico impiego: prova e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22288 del 02.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la parte che imputi al giudice di merito di non aver considerato un fatto decisivo non può limitarsi a contestare il diverso peso probatorio attribuito agli elementi già valutati. Ove la censura investa la rilevanza, ai fini dell’esercizio di fatto di mansioni superiori, di un determinato incarico e la valenza probatoria della documentazione prodotta, essa non prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, ma sollecita un riesame nel merito, inammissibile in sede di legittimità. Il motivo che non rispetti il perimetro del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. è pertanto inammissibile.

Il Fatto

Un dipendente di un ente locale, inquadrato nella categoria C del CCNL Regioni e Autonomie Locali, agiva in giudizio nei confronti del Comune per ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto, a decorrere dall’1.5.2012, di mansioni superiori riconducibili al profilo di specialista in attività amministrative della categoria D1.

Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello, in riforma, la rigettava, ritenendo non raggiunta la prova dei contenuti professionali del superiore inquadramento, per assenza di descrizione delle specifiche modalità di svolgimento dei compiti e per insufficienza della documentazione. Il lavoratore ricorreva allora per cassazione con due motivi, resistiti dal Comune con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, imputando alla Corte territoriale di non aver considerato lo svolgimento delle mansioni di economo dell’ente, descritte nei relativi compiti e, a suo avviso, di per sé riconducibili alla categoria D, trattandosi di attribuzioni pertinenti ai dipendenti ricollocati in tale categoria secondo le tabelle di equiparazione.

Con il secondo motivo, di analogo tenore, lamentava la mancata considerazione della documentazione che, sempre a suo dire, attestava la ricorrenza dei contenuti professionali propri della superiore categoria.

La Corte, riuniti i motivi per connessione, li ha dichiarati inammissibili. Le censure, pur formalmente proposte ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., non investivano l’omesso esame di un fatto storico, ma contestavano la valutazione espressa dal giudice di appello sulla rilevanza dell’incarico di economo ai fini dell’esercizio di fatto di mansioni superiori e sul valore probatorio della documentazione diretta a comprovare gli specifici compiti espletati.

Il ragionamento della Corte muove dal perimetro del vizio di legittimità: l’omesso esame presuppone che un fatto decisivo sia rimasto estraneo al giudizio, non che un elemento già valutato sia stato apprezzato in modo difforme da quello prospettato dalla parte. La doglianza, così costruita, si risolveva in una sollecitazione al riesame nel merito dell’istruttoria, precluso al giudice di legittimità.

Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della parte soccombente alle spese, liquidate come da dispositivo, con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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