Retribuzione ferie e indennità accessorie del personale di macchina (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2488 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per le ferie annuali deve comprendere ogni componente della retribuzione ordinaria collegata allo svolgimento delle mansioni, idonea a garantire al lavoratore, nel periodo di riposo, il mantenimento di un livello retributivo paragonabile a quello dei periodi di lavoro. La nozione di retribuzione ordinaria va determinata alla luce del diritto dell’Unione europea e comprende le indennità contrattuali correlate all’espletamento dell’attività lavorativa. È pertanto contraria all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e all’art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea la disciplina contrattuale che escluda dal computo della retribuzione feriale voci accessorie spettanti in ragione delle caratteristiche della prestazione. Il giudice di merito che aderisce a tale lettura della regula iuris incorre in violazione di legge e la sentenza va cassata con rinvio.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di una società ferroviaria, addetti a mansioni di macchinista, hanno chiesto l’accertamento del diritto a percepire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell’indennità di utilizzazione/condotta, dell’indennità di riserva/disponibilità/traghetto e dell’indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie. La domanda mirava alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto; la sentenza è stata riformata in appello, con rigetto delle pretese. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si articola in tre motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Il primo censura, in relazione alle clausole dei contratti aziendali di Gruppo FS Italiane del 2012 e del 2016, l’esclusione dal computo della retribuzione feriale delle voci previste per il personale di macchina e di bordo, in contrasto con l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, con l’art. 31, par. 2, della Carta di Nizza e con gli artt. 2109 e 2243 cod. civ., con effetti sul regime di nullità ex art. 1418 cod. civ. Il secondo deduce la mancata inclusione dell’indennità di assenza dalla residenza, in relazione all’art. 2109 cod. civ., all’art. 36 Cost. e ai criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Il terzo prospetta motivazione apparente e intrinsecamente contraddittoria, ex artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte ritiene i motivi fondati, richiamando i numerosi precedenti formatisi in contenziosi analoghi, prima con altra società ferroviaria e poi con la medesima controricorrente, nonché le pronunce di conformità intervenute nel 2024. In particolare, si segnala la decisione che, su motivi sovrapponibili, ha cassato analoga pronuncia della Corte di Appello di Torino.
Il Collegio sottolinea che l’orientamento è stato confermato anche in pubblica udienza, ove si è ribadito che l’interpretazione della regula iuris enunciata dall’intervento nomofilattico della Corte regolatrice ha vocazione di stabilità, accentuata dalle novelle processuali del 2006 e del 2009. Le Sezioni Unite richiamate affermano che l’osservanza dei precedenti e il mutamento degli orientamenti consolidati sono ammessi solo se giustificati da gravi ragioni, essendo la prevedibilità e l’uniformità dell’interpretazione presupposto di uguaglianza tra i cittadini e fattore di riduzione del contenzioso.
Pertanto, a tali precedenti si rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi richiamati e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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