Ritenute su interessi dei fondi lussemburghesi: la banca corrispondente non è sostituto (Cass. civ. Sez. V n. 22422 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenute sugli interessi, ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, la nozione di banca corrispondente, incaricata della collocazione nel mercato delle quote dei fondi lussemburghesi, non coincide necessariamente con quella di “soggetto residente che interviene nella riscossione degli interessi”. Il presupposto impositivo richiede un intervento effettivo nella riscossione, non la sola commercializzazione delle quote e l’esecuzione dei pagamenti connessi alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alla distribuzione degli utili. Inoltre, ai sensi dell’art. 11-bis del d.l. n. 512/1983, conv. con modificazioni dalla legge n. 649/1983, vigente ratione temporis, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari la ritenuta prevista dal comma 3 dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 non è dovuta dal soggetto che interviene nella riscossione di interessi attivi dovuti da soggetti non residenti.
Il Fatto
Una banca impugnava l’avviso di accertamento e il connesso atto di irrogazione delle sanzioni con cui l’Amministrazione finanziaria le contestava l’omessa effettuazione della ritenuta del 27% sugli interessi maturati nel 2009 sui conti correnti intrattenuti da due fondi comuni di investimento lussemburghesi. La banca eccepiva il proprio ruolo di mera collocatrice delle quote e di banca corrispondente, incaricata del collocamento in Italia e dell’esecuzione dei pagamenti connessi alle sottoscrizioni.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, aderendo alla tesi del pagamento “estero su estero” e del ruolo di semplice collocatore. La Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva dovuta la ritenuta, qualificando la banca come soggetto residente incaricato dei pagamenti. La contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di cessazione della materia del contendere, limitata all’atto di contestazione delle sanzioni annullato in autotutela. L’istanza è respinta: all’annullamento aveva fatto seguito la rideterminazione delle sanzioni, con la sostituzione del provvedimento, sicché la materia non può dirsi cessata.
Nel merito, il secondo motivo è fondato. Il comma 3 dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973 impone la ritenuta solo se il soggetto residente intervenga nella riscossione degli interessi. La Commissione regionale, qualificando la banca corrispondente come soggetto che interviene nella riscossione, ha violato il principio di stretta legalità tributaria. La banca interviene nella collocazione delle quote, ma non per questo interviene nella riscossione degli interessi maturati sui conti dei fondi.
La Corte richiama il criterio del beneficiario effettivo: destinatario finale del reddito è il fondo lussemburghese, tassato in Lussemburgo senza esenzioni. Sia il Modello OCSE sia la Convenzione Italia-Lussemburgo del 03.06.1981 escludono che beneficiario effettivo sia l’intermediario che percepisce in nome e per conto altrui. Analoga disciplina discende dalla direttiva 2003/49/CE, come interpretata dalla CGUE, secondo cui è beneficiario chi percepisce per conto proprio e non quale rappresentante.
Il terzo motivo è fondato per quanto di ragione. L’art. 11-bis del d.l. n. 512/1983 distingue due ipotesi: solo per la ritenuta di cui al comma 2 dell’art. 26 è prevista la condizione della giacenza media annua non superiore al 5% dell’attivo medio gestito; per le ritenute dei commi 3 e 3-bis l’esenzione opera senza condizioni. Ne consegue che, qualificata la fattispecie ai sensi del comma 3, alcuna ritenuta è dovuta e la verifica della giacenza media è ultronea.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame delle censure accolte e alla liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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