Torre eolica esclusa dalla rendita catastale come componente del macchinario (Cass. civ. Sez. V n. 31325 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della rendita catastale di un impianto eolico, l’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 impone di escludere dalla stima diretta la torre eolica che sostiene navicella e rotore. La torre, benché stabilmente infissa al suolo, non è un mero supporto statico equiparabile a un traliccio: essa svolge anche una funzione attiva di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale e integra una componente essenziale del macchinario. La circostanza che il manufatto sia immobilizzato al suolo è estranea al criterio normativo, che seleziona i beni in base alla funzionalità rispetto allo specifico processo produttivo. Il giudice di merito che operi un distinguo tra funzione di sostegno, asseritamente imponibile, e funzione di produzione energetica, asseritamente esente, viola la norma: entrambi i ruoli vanno ascritti unitariamente al medesimo impianto. La norma non introduce un’esenzione eccezionale, ma delinea il regime ordinario dei macchinari e impianti funzionali al processo produttivo.
Il Fatto
Una società proprietaria di un parco eolico aveva accatastato gli aerogeneratori al termine dei lavori, negli anni 2007-2008. La rendita catastale, definita a seguito di contenzioso e confermata da sentenza passata in giudicato, era stata fissata in circa 11.014,34 euro per ciascun aerogeneratore. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, la società ha presentato nuove dichiarazioni DOCFA, escludendo dal calcolo l’intero aerogeneratore, i macchinari e gli impianti, e valutando solo suolo e fondazioni: ne derivavano rendite di 292,00 euro per cinque aerogeneratori e di 300,00 euro per uno.
L’Agenzia delle Entrate ha dapprima rettificato le rendite, poi ha annullato l’atto in autotutela; successivamente ha notificato un nuovo avviso di accertamento con rendita pari a 4.280,00 euro per ciascuno dei sei aerogeneratori. La società ha impugnato l’atto. La CTP di Foggia ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato la decisione, ritenendo adeguatamente motivato il calcolo dell’ufficio e non fornite le prove contrarie. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il quarto motivo, incentrati rispettivamente sulla contraddittorietà della motivazione e sulla falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015. Il punto decisivo è la qualificazione della torre dell’aerogeneratore ai fini della stima catastale.
La Corte rileva un’intrinseca contraddizione nella sentenza impugnata: da un lato essa afferma che le torri eoliche sono strutture stabilmente ancorate al suolo, assimilabili a beni immobili oggetto di stima; dall’altro, e in senso contrario, osserva che la torre è funzionale al processo produttivo e vi partecipa come le fondazioni. La CTR opera così un distinguo tra funzione di sostegno, ritenuta imponibile, e funzione di produzione energetica, ritenuta esente.
La Corte ritiene che tale distinzione non sia consentita. Richiamata la circolare 2/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate, che ha riconosciuto l’esclusione dalla stima di macchinari e impianti produttivi pur stabilmente infissi, il Collegio si allinea all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. In particolare, si richiama Cass. n. 6685 del 2023, secondo cui la torre eolica, benché infissa al suolo, è esente dal carico impositivo perché svolge anche una funzione di contrasto della forza del vento, integrando una componente essenziale e attiva della macchina. Nello stesso senso si cita Cass. n. 34230 del 2024, che qualifica la torre come elemento funzionale allo specifico processo produttivo, con esenzione al pari di rotore e navicella, richiamando Cass. n. 1010/2021, Cass. n. 20726/2020, Cass. n. 21287/2020 e Cass. n. 21460/2020.
La Corte precisa che la norma in esame non ha natura impositiva ma catastale e non delinea un’esenzione eccezionale, bensì il regime ordinario dei beni rientranti nella tipologia dei macchinari e impianti funzionali al processo produttivo. Poiché le conclusioni della CTR derivano non da un difforme accertamento del fatto, pacifico tra le parti, ma da un’erronea interpretazione della normativa, non sussistono i presupposti per il rinvio al merito sull’unitarietà funzionale dell’impianto.
Ne consegue la fondatezza del primo e del quarto motivo, con assorbimento delle restanti censure. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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