Ristretta base familiare e movimentazioni bancarie dei soci (Cass. civ. Sez. V n. 22641 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di società a ristretta base familiare, l’Ufficio può utilizzare, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate. Grava sui contribuenti l’onere di dimostrare l’estraneità delle singole operazioni alla comune attività d’impresa. Il difetto di motivazione della sentenza ricorre solo quando il giudice omette di esporre i motivi in fatto e in diritto della decisione, non anche quando non si pronunci analiticamente su ogni deduzione di parte, se il percorso argomentativo resta intelligibile e verificabile.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una s.r.l. esercente commercio di opere d’arte un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione maggiori redditi ai fini Irap, Ires e Iva per l’anno 2008, all’esito di una verifica sulle movimentazioni bancarie dei soci. Ulteriori avvisi erano notificati ai soci, ai quali si presumeva fossero stati distribuiti i maggiori utili accertati, trattandosi di società a ristretta base familiare. I maggiori redditi attenevano in gran parte al corrispettivo di cessioni di opere che risultavano invece effettuate a titolo gratuito dagli autori. Gli avvisi erano impugnati e, dopo la reiezione in primo grado, l’appello dei contribuenti veniva respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia. La società e un socio hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha rilevato che il socio ricorrente aveva definito la propria posizione mediante il pagamento, in corso di causa, di una somma pari alla sua quota-parte di maggiore imposta accertata, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022. Nei suoi confronti è stata pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate.

La Corte ha poi dato atto che il controricorso dell’Amministrazione costituiva una copia della sentenza impugnata, priva di argomentazioni riferite al giudizio di legittimità.

Nel merito, i primi due motivi — con i quali si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente — sono stati rigettati. La Corte ha ribadito che il vizio ricorre quando il giudice omette di esporre, anche concisamente, i motivi in fatto e in diritto, violando l’obbligo imposto dall’art. 111, comma sesto, Cost., dall’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dall’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992. La sanzione colpisce anche le sentenze con motivazione solo apparente, che non consente di comprendere le ragioni della decisione e l’iter logico seguito. Nel caso concreto, però, i giudici regionali hanno illustrato con chiarezza il percorso seguito, evidenziando come la sproporzione tra costi e ricavi mettesse in luce l’antieconomicità della gestione e giustificasse la metodica di accertamento adottata.

La Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione non impone un’espressa presa di posizione su tutte le specifiche deduzioni di parte, quando sia intelligibile il percorso seguito per pervenire al risultato.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: dietro l’apparente violazione di legge, la censura si risolveva nella richiesta di una rilettura delle prove, sindacato riservato al giudice del merito. Il quarto motivo è stato rigettato: i giudici d’appello si sono conformati al principio secondo cui in presenza di società a ristretta base familiare è legittimo riferire alla società le operazioni riscontrate sui conti dei soci, salva la prova contraria dell’estraneità delle singole operazioni, nella specie non adeguatamente assolta. Il ricorso della società è stato quindi rigettato, con compensazione integrale delle spese e con l’obbligo, a suo carico, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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