Borse di studio medici specializzandi bloccato l’adeguamento triennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3011 del 01.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di borse di studio per i medici specializzandi, a partire dal 1998 e sino al 2005 non è dovuto l’incremento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991, correlato al miglioramento stipendiale tabellare minimo della contrattazione del personale medico del Servizio sanitario nazionale. L’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 ha consolidato in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse, richiamando l’intero corpus dell’art. 6, comma 1, e dunque sia l’incremento annuale collegato al tasso programmato d’inflazione sia la rideterminazione triennale. Il blocco è stato confermato dall’art. 36, comma 1, legge n. 289 del 2002, che ha mantenuto consolidato l’importo fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro.

Il Fatto

Alcuni medici specializzatisi prima dell’anno accademico 2006/2007 presso l’Università degli Studi di Pavia, che avevano percepito la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991, hanno convenuto davanti al Tribunale di Pavia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, il Ministero della Salute e l’Università stessa, lamentando il mancato tempestivo recepimento della direttiva n. 93 del 2016 del 5 aprile 1993 e la ritardata applicazione degli artt. da 37 a 42 del d.lgs. n. 368 del 1999.

I ricorrenti hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della differenza tra quanto percepito e il trattamento previsto dai d.P.C.M. del 7 marzo e del 6 luglio 2007, oltre all’indicizzazione annuale e alla rideterminazione triennale. Il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma quanto alle domande risarcitorie, rigettando le altre. La Corte d’appello di Milano ha accolto in parte l’appello, condannando l’Università a versare le differenze tra quanto percepito e le borse incrementate. L’Università ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La controversia residua ha ad oggetto soltanto la rideterminazione triennale delle borse spettanti ai medici specializzatisi prima dell’anno accademico 2006/2007. La Corte rileva anzitutto che la Corte d’appello aveva affermato la legittimazione passiva dell’Università, in contrasto con la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 18710 del 23 settembre 2016), secondo cui sussiste carenza di legittimazione passiva dell’Università che provvede alla mera corresponsione materiale della somma.

Trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto, rilevabile anche d’ufficio, qualora l’ente sia stato l’unico convenuto l’azione non è proseguibile. Nella specie l’eccezione era stata prospettata alla corte territoriale, che l’aveva rigettata; non essendovi stata impugnazione sul punto, la questione non può più essere esaminata e il ricorso è deciso prescindendo dal difetto di legittimazione passiva.

Nel merito, la Corte ricostruisce la normativa: l’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991 prevede un importo annualmente incrementato dal tasso programmato d’inflazione e rideterminato ogni triennio in funzione del miglioramento tabellare della contrattazione del personale medico. La giurisprudenza precedente (Cass., Sez. L, n. 12624 del 18 giugno 2015) aveva escluso l’aggiornamento annuale fino al 2005, ma non aveva esteso il blocco agli incrementi contrattuali.

Il Collegio aderisce al diverso orientamento di Cass., Sez. L, n. 4449 del 23 febbraio 2018, che ha rimeditato la questione: l’art. 32, comma 12, legge n. 449 del 1997 ha consolidato in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale, richiamando l’intero corpus dell’art. 6, comma 1, e quindi sia l’incremento annuale sia la rideterminazione triennale. Il blocco è stato confermato dall’art. 36, comma 1, legge n. 289 del 2002.

Ne consegue che, dal 1998 al 2005, le borse dei medici specializzandi non erano soggette all’incremento triennale. Il ricorso è pertanto accolto; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà nel merito anche sulle spese.

Nota della Redazione

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