Ne bis in idem e improcedibilità dell’appello nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22646 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sopravvenienza di un giudicato del giudice ordinario che abbia annullato il medesimo fermo amministrativo oggetto del giudizio comporta l’improcedibilità dell’appello proposto dall’agente della riscossione, in applicazione del principio del ne bis in idem. L’accertamento compiuto dal giudice di seconde cure circa l’identità del provvedimento e il passaggio in giudicato della sentenza è sindacabile in Cassazione solo con censura specifica. È inammissibile il ricorso che contesti tale accertamento senza allegare la sentenza del giudice ordinario né trascriverne le parti rilevanti, impedendo alla Corte di verificare se quel giudice si sia pronunciato entro o oltre il perimetro della propria giurisdizione. È parimenti inammissibile il motivo che deduca il vizio di motivazione secondo il vecchio testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicandosi ratione temporis la riformulazione introdotta nel 2012.

Il Fatto

L’agente della riscossione impugnava un fermo amministrativo, deducendo la mancata notifica delle cartelle sottostanti e la prescrizione dei crediti per imposte dirette e IVA. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

Il giudice di seconde cure rilevava che il Tribunale di Enna, con sentenza non impugnata né sospesa e notificata all’agente della riscossione prima della proposizione dell’appello, aveva già annullato lo stesso fermo amministrativo. Ne traeva la violazione del ne bis in idem e l’improcedibilità dell’appello. Avverso tale pronuncia l’agente proponeva ricorso per Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente deduce l’error in procedendo del giudice di appello, sostenendo che la sentenza del giudice del lavoro avrebbe potuto decidere solo sulle cartelle relative a sanzioni amministrative, restando al giudice tributario la verifica delle cartelle per tributi sottese al fermo.

Il motivo è dichiarato inammissibile. La Commissione tributaria regionale, esaminata la produzione documentale, aveva accertato che il giudice ordinario aveva annullato lo stesso fermo amministrativo oggetto del giudizio tributario, con sentenza munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e non impugnata né sospesa, divenuta quindi definitiva ex art. 2909 cod. civ. L’appellante aveva dunque piena conoscenza del giudicato prima di proporre l’appello.

La ricorrente contesta tale accertamento di fatto, ma non allega al ricorso la sentenza in questione né ne trascrive le parti rilevanti, così impedendo alla Corte di verificare se il giudice ordinario si sia pronunciato entro o oltre i limiti della propria giurisdizione. Il ricorso è pertanto aspecifico e non risponde alle esigenze di specificità, completezza e riferibilità a quanto deciso.

Il secondo motivo, relativo alla prescrizione dei crediti tributari, è parimenti inammissibile. Quanto alla dedotta omessa motivazione, la censura trascura il mutato quadro processuale: l’art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., applicabile alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012. Nella specie il vizio motivazionale doveva essere dedotto come omesso esame di un fatto decisivo, non come omessa o insufficiente motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo, in linea con Cass. Sez. U. n. 19881 del 2014.

La doglianza è inammissibile anche quanto alla violazione di legge, poiché si appunta su un mero obiter dictum: la statuizione sul ne bis in idem aveva già spogliato il giudice del potere di decidere nel merito. Inoltre la ricorrente non riproduce né allega le notifiche degli atti interruttivi, rimettendo alla Corte una ricerca preclusa. Il ricorso è rigettato, senza provvedimento sulle spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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